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Revoca in autotutela delle procedure concorsuali

Pubblico impiego Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Procedure concorsuali. Autotutela. Revoca. Omissione della comunicazione al personale in mobilità. Art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 3, Sentenza 11 novembre 2014, n. 05789

Principio

1. Procedure concorsuali. Autotutela. Revoca. Omissione della comunicazione al personale in mobilità. Art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Ai sensi dell’art. 34 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al personale in mobilità “l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste”. E, ai sensi del quinto comma dell’art. 34 bis citato, le assunzioni effettuate in violazione del medesimo articolo sono nulle di diritto. 
L’attività delle pubbliche amministrazioni è rigorosamente vincolata al rispetto delle procedure preventive di monitoraggio previste dall’art. 34 bis citato. Il rispetto della citata normativa legittima dunque la p.a. a intervenire in autotutela, revocando la procedura concorsuale indetta, di fronte all’esigenza non rimediabile di operare per una migliore utilizzazione delle risorse umane ed, in definitiva, per un doveroso contenimento della spesa pubblica.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 3, 11 novembre 2014, n. 05789
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