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Retribuzione del lavoro straordinario

Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile

Retribuibilità a favore di agente di P.S. delle ore di lavoro straordinario non programmate
T.A.R. Piemonte, Sez. 2, Sentenza 18 gennaio 2013, n. 00076

Principio

1. Sul dies a quo da cui decorre il termine quinquennale di prescrizione della domanda di retribuzione di lavoro straordinario.
Nel caso di lavoro straordinario prestato in misura eccedente il monte-ore, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione della relativa domanda di remunerazione deve essere fissato, non già alla data ultima di effettuazione delle dedotte prestazioni di lavoro straordinario, bensì alla data in cui è stata predisposta la contabilità per il pagamento del lavoro straordinario; atto che implica riconoscimento dell'altrui diritto, sortendo un effetto interruttivo del termine prescrizionale (nella specie è stata attribuita efficacia interruttiva della prescrizione all'atto dell’Ufficio Contabile di Questura, in risposta alla richiesta dell’Ufficio di nuova appartenenza dell'agente di P.S., ha le schede riepilogative delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal funzionario nel periodo oggetto di causa).

2. Retribuibilità delle ore di lavoro straordinario non programmate.
2.1. Le prestazioni di lavoro straordinario della Polizia di Stato sono disciplinate dalla legge n. 121/1981 e dall'Accordo Nazionale Quadro del 15 maggio 2000 siglato tra il Ministro dell'Interno e le rappresentanze sindacali delle Forze di Polizia. Dall'art 63 ("Orario di servizio") legge n. 121/1981 si ricava che gli appartenenti alla Polizia di Stato abbiano l'obbligo giuridico di prestare lavoro straordinario qualora lo richiedano le circostanze contingenti. In base al medesimo art. 63, le prestazioni di lavoro straordinario (lavoro straordinario “emergente”) debbano essere retribuite senza le limitazioni previste per le altre categorie di pubblici dipendenti, e ciò nell'ottica di prioritaria centralità che si è voluta assegnare alla pubblica sicurezza, da cui discende quale logico corollario il dovere degli appartenenti alla Polizia di Stato di lavorare oltre il normale orario di servizio e senza limite alcuno.
2.2. L'art 13 A.N.Q. del 15 maggio 2000 introduce un nuovo istituto contrattuale denominato "straordinario programmato", stabilendo, in sostanza, una programmazione trimestrale con indicazione delle specifiche necessità a cui si vuole fare fronte, la rotazione del personale interessato nell'ottica di una sua omogenea distribuzione ed infine, ma non certo per importanza, la volontarietà della prestazione, da cui discende che il singolo appartenente possa scegliere se aderire o meno al programma proposto dal dirigente.
2.3. La distinzione tra "straordinario programmato" e "straordinario non programmato" viene ripresa anche dall'art 15 IV co. A.N.Q. il quale prevede che lo straordinario programmato, possa essere commutato in giorni di riposo compensativo dietro espressa richiesta del dipendente interessato, individuando quali ipotesi di conversione d'ufficio in due soli casi: a) il monte ore a disposizione dell'Ufficio sia stato completamente utilizzato; b) qualora il dipendente superi il limite massimo previsto ovvero, in altre parole, ove la somma tra ore "emergenti" e "programmate" superi il limite massimo, potrà esservi conversione in riposi compensativi dalle sole ore imputabili alla fattispecie "straordinario programmato". Conseguentemente lo straordinario programmato è finalizzato alla "copertura" di determinate situazioni predeterminate e comunicate trimestralmente alle organizzazioni sindacali, mentre lo straordinario emergente deve essere necessariamente svolto dagli operatori di Polizia con conseguente intangibile diritto al compenso.
2.4. Quando le ore maturate - e non pagate - sono tutte qualificabili come "Straordinario Emergente", sono tutte retribuibili come prestazioni di lavoro straordinario ricadenti sotto la previsione dell'art. 63 legge n. 121/1981 e dell'art. 15 - comma 1 A.N.Q.; di talché nessun taglio o commutazione in riposi compensativi può essere effettuato d'ufficio (si vedano a titolo di esempio: TAR Piemonte n. 2139/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n. 78/08; TAR Piemonte n. 2160/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.120/2008; TAR Piemonte n. 2131/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.57/2008; TAR Piemonte n. 2155/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.107/2008; TAR Piemonte n. 2132/09 in rigetto del ricorso in opposizione avverso il D.I. n.58/2008).

T.A.R. Piemonte, Sez. 2, 18 gennaio 2013, n. 00076
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