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Requisiti di validità dell'atto amministrativo

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile

Sulla irrilevanza dell'autografia della sottoscrizione ai fini della validità dell'atto amministrativo.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1B, Sentenza 28 maggio 2013, n. 05323

Principio

1. Sulla irrilevanza dell'autografia della sottoscrizione ai fini della validità dell'atto amministrativo.
L'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dall'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39, il quale, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti. 
2. Limiti del sindacato del giudice amministrativo in merito ai giudizi espressi in relazione all'idoneità psico-attitudinale dei candidati all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri.
L'indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione all'idoneità psico-attitudinale dei candidati all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri è limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. 

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1B, 28 maggio 2013, n. 05323
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