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Reiterazione di vincoli espropriativi

Espropriazione per pubblica utilità

Sulla necessità di adeguata motivazione per gli atti di reiterazione di un vincolo espropriativo
Cons. St., Sez. 1, Parere Definitivo 30 aprile 2013, parere n. 02052

Principio

1. Sulla necessità di adeguata motivazione per gli atti di reiterazione di un vincolo espropriativo.
Il principio della prevalenza dell’interesse pubblico - in virtù del quale un atto di pianificazione generale (tranne i casi di incidenza su posizioni consolidate da giudicati o da convenzioni di lottizzazione) non ha bisogno di una motivazione ulteriore rispetto a quella che si esprime con i criteri posti a sua base - è temperato solo dal principio della tutela degli interessi privati in casi particolari, tra cui il caso della reiterazione dei vincoli; di talché la p.a. , pur potendo legittimamente reiterare un vincolo preordinato all’esproprio che sia decaduto per il decorso del quinquennio in assenza della dichiarazione della pubblica utilità, è però tenuta a fornire un’adeguata motivazione, che faccia escludere un contenuto vessatorio o comunque ingiusto dei relativi atti.

2. Sui criteri per valutare l'adeguatezza della motivazione degli atti di reiterazione di un vincolo espropriativo.
Quanto all’adeguatezza della motivazione degli atti di reiterazione di un vincolo espropriativo, se, in linea di principio, può ritenersi giustificato il richiamo alle originarie valutazioni quando vi è una prima reiterazione; quando invece il rinnovato vincolo sia a sua volta decaduto, è necessario che la motivazione dimostri che l’autorità amministrativa abbia provveduto ad una ponderata valutazione degli interessi coinvolti, esponendo le ragioni (riguardanti il rispetto degli standard, le esigenze della spesa, specifici accadimenti riguardanti le precedenti fasi procedimentali) che inducano ad escludere profili di eccesso di potere e ad ammettere l’attuale sussistenza dell’interesse pubblico ( in definitiva occorrendo una motivazione specifica per i casi di reiterazione del vincolo).

Cons. St., Sez. 1, 30 aprile 2013, parere n. 02052
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