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Regola dell'anonimato

Concorsi pubblici

Sulla regola dell’anonimato nelle prove scritte per i pubblici concorsi. Elementi che debbono essere riscontrati: idoneità del segno a identificare l'autore e utilizzo intenzionale
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 17 gennaio 2014, n. 00202

Principio

Sulla regola dell’anonimato nelle prove scritte per i pubblici concorsi. Elementi che debbono essere riscontrati: idoneità del segno a identificare l'autore e utilizzo intenzionale.

1. La regola dell’anonimato nelle prove scritte per i pubblici concorsi è posta a garanzia del superiore principio di imparzialità dell’azione amministrativa. In base a tale regola l’idoneità del segno di riconoscimento e il suo utilizzo intenzionale vanno individuati come i due elementi che devono essere riscontrati per giungere a ritenere che si sia in presenza di un’effettiva violazione della regola dell’anonimato.
2. In sede di concorso a posti di pubblico impiego con esami scritti, al fine del rispetto della regola dell'anonimato, ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato (cfr. Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2013, n. 102; nello stesso senso Cons. St., Sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5114; Cons. St., Sez. IV, 20 settembre 2006, n. 5511). 
3. Non può ritenersi un segno di riconoscimento idoneo a identificare l'autore di un elaborato scritto in sede di concorso pubblico, nell’ambito di una simulazione pratica di un atto tipico della professione di architetto, l'impiego quale nome di fantasia di un celebre collega.
4. In tema di utilizzazione intenzionale di segni di riconoscimento, deve escludersi un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (Cons. St., Sez. V, 1 aprile 2011, n. 2025).

Cons. St., Sez. 5, 17 gennaio 2014, n. 00202
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