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Regola dell'alternatività e impugnazione di atti conseguenti

Giustizia amministrativa

Ricorso straordinario. Regola dell'alternatività con quello in sede giurisdizionale. Impugnazione di atti conseguenti. Osservanza. Necessità a pena di inammissibilità del gravame
Cons. St., Sez. 1, Parere Definitivo 29 ottobre 2014, parere n. 03336

Principio

Ricorso straordinario. Regola dell'alternatività con quello in sede giurisdizionale. Impugnazione di atti conseguenti. Osservanza. Necessità a pena di inammissibilità del gravame.
La regola dell’alternatività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con quello giurisdizionale al giudice amministrativo è applicabile nei casi in cui, dopo l’impugnativa in sede giurisdizionale dell’atto presupposto, è impugnato in sede straordinaria l’atto conseguente (cfr. Cons. St. Sez. II, 29 maggio 2007, n. 945/2005; Cons. St., Sez. IV, 21 aprile 2005, n. 1852; Cons. St., Sez. III, 4 dicembre 2001, n. 1968/01), e ciò sia nel caso in cui si cerchi di dimostrare l’illegittimità derivata dalla dedotta invalidità dell’atto presupposto, sia nel caso in cui le censure rivolte avverso l’atto conseguente risultino tutte finalizzate a contestare la legittimità dell’atto presupposto, sia nel caso in cui con il nuovo ricorso vengano dedotte censure solo in parte coincidenti con quelle che ebbero a formare oggetto dell’altro ricorso (cfr. Cons,. Stato, Sez. II, parere n. 945/2005 e n. 767/2011).

Cons. St., Sez. 1, 29 ottobre 2014, parere n. 03336
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