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Regime transitorio sulla validità delle attestazioni SOA

Contratti pubblici Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Soccorso istruttorio per sanare o regolarizzare la mancata prestazione della cauzione provvisoria. Natura del regolamento ex art. 5 Codice dei contratti. La nuova disciplina del sistema di qualificazione ex d.P.R. n. 207/2010. Eterointegrazione della lex specialis di gara da parte del d.P.R. n. 207/2010. Principio di continuità dei requisiti di qualificazione. Validità delle attestazioni SOA rilasciate nel vigore del d.P.R. n. 34/2000 nelle categorie variate dal d.P.R. n. 207/2010
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, Sentenza Breve 3 giugno 2013, n. 01296

Principio

1. Soccorso istruttorio per sanare o regolarizzare la mancata prestazione della cauzione provvisoria.
La disposizione dell’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici impone di interpretare l’art. 75 dello stesso codice, in modo da valorizzare la diversa formulazione letterale del comma 6, in relazione al comma 8; ciò rende evidente l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara ( cfr. TAR Lazio - Roma, II, 3 gennaio 2013 n. 16; Consiglio di Stato, III,1 febbraio 2012 n. 493).

2. Natura del regolamento ex art. 5 Codice dei contratti. La nuova disciplina del sistema di qualificazione ex d.P.R. n. 207/2010.
2.1. Il d.P.R. n. 207/2010 reca un regolamento che – come prevede l’art. 5 del d.lgs. 163/2006 - ha natura sia esecutiva che attuativa del dettato legislativo e pertanto può anche contenere disposizioni che non siano una mera specificazione delle norme di rango primario. 
2.2. Al regolamento di cui all’art. 5, l’art. 40 del codice dei contratti pubblici demanda la disciplina del sistema di qualificazione e, in particolare, la definizione di “requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lett. b), con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori”. Dunque sicuramente il regolamento è autorizzato a disciplinare e quindi anche eventualmente a innovare la precedente disciplina dettata dal DPR 34/2000, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal codice dei contratti.

3. Eterointegrazione della lex specialis di gara da parte del d.P.R. n. 207/2010.
Nel caso in cui la lex specialis di gara faccia riferimento al previgente d.P.R. n. 34/2000, essa deve essere adeguata alle nuove disposizioni normative previste nel Regolamento di cui D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, già in vigore alla data di approvazione del bando e del disciplinare di gara. Ciò in virtù del principio di eterointegrazione automatica della lex specialis da parte di una norma di legge cogente e di immediata applicazione, concernente, segnatamente, il possesso di un requisito di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento.

4. Principio di continuità dei requisiti di qualificazione.
Il possesso dei requisiti delle imprese per partecipare alle gare di appalto ad evidenza pubblica deve essere valutato con esclusivo riferimento al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (cfr. ex multis C.G.A., 27 aprile 2009 n. 304; Tar Sicilia, Catania, sez. I, 5 giugno 2008 n. 1163, Tar Toscana, sez. II, 28 dicembre 2006 n. 8182), fermo restando, ovviamente che la conservazione dei prescritti requisiti debba essere debitamente accertata al momento della stipulazione del contratto.

5. Validità delle attestazioni SOA rilasciate nel vigore del d.P.R. n. 34/2000 nelle categorie variate dal d.P.R. n. 207/2010.
5.1. In base alla normativa transitoria di cui al combinato disposto del comma 16 e del comma 17 dell’articolo 357 del d.P.R. n. 207 del 2010, le imprese possono avvalersi delle qualificazioni ex d.P.R. n. 34/2000 soltanto fino al 5 dicembre 2012. Il mancato possesso della nuova attestazione nelle categorie “variate” dal D.P.R. n. 207/2010 impedisce all’impresa di partecipare alle gare nel periodo intercorrente tra tale scadenza e la data di rilascio della nuova SOA.
5.2. Nel caso categorie variate, non può trovare applicazione la disciplina prevista per la verifica triennale della SOA (si veda in merito Ad. Plen. 18 luglio 2012 n. 27), trattandosi non già di verifica del mantenimento dei requisiti richiesti ma di rilascio di nuova e sostanzialmente variata attestazione.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, 3 giugno 2013, n. 01296
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