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Rateizzazione fiscale

Contratti pubblici

Non ammissibilità alle procedure di gara, ex art. 38, comma 1, lett. g, del codice dei contratti pubblici, dei soggetti che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbiano conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione fiscale
Cons. St., Sez. P, Decisione Plenaria/Sentenza 5 giugno 2013, n. 00015

Principio

1. Ratio dell'effetto rigidamente preclusivo alla partecipazione a gare pubbliche all’inadempimento fiscale legislativamente qualificato ex art. 38, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 163/2006.
1.1. Il concetto di "violazione definitivamente accertata" (di cui all'art. 38, comma 1, lett. g D.Lgs. n. 163/2006) è direttamente attuativo dell'articolo 45 della direttiva 2004/18, norma volta ad accertare la sussistenza dei presupposti di generale solvibilità dell'eventuale futuro contraente della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332).
1.2. La ratio dell'art. 38, comma 1, lett. g) e del comma 2° del codice dei contratti pubblici (quest'ultimo come integrato dall'art. 4, comma 2, lettera b), punto 4, D.L. n. 70/2011 conv. in legge n. 106/2011 e poi dall'art. 1, comma 5, D.L. n. 16/2012 conv. in legge n. 44/2012), nel prevedere l'esclusione dei concorrenti che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, risponde all'esigenza di garantire l'amministrazione pubblica in ordine alla solvibilità e alla solidità finanziaria del soggetto con il quale essa contrae.
1.3. L’attribuzione di un effetto rigidamente preclusivo alla partecipazione a gare pubbliche all’inadempimento fiscale legislativamente qualificato risponde all’ esigenza di contemperare la tendenza dell’ordinamento ad ampliare la platea dei soggetti ammessi alle procedure di gara alla stregua del canone del favor partecipationis con la necessaria tutela dell’ interesse del contraente pubblico ad evitare la stipulazione con soggetti gravati da debiti tributari che incidono in modo significativo sull'affidabilità e sulla solidità finanziaria degli stessi.

2. Sulla portata del concetto di definitività dell’accertamento della violazione tributaria, laddove vengano in rilievo meccanismi di rateizzazione o dilazione del debito tributario.
2.1. Il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo (cfr., quanto alla giurisprudenza comunitaria: Corte giust. CE, Sez. I, 09 febbraio 2007, n. 228/04 e 226/04; quanto alla giurisprudenza nazionale: Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; sez. III, 5 marzo 2013, n. 1332; sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 531; sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084; nello stesso senso Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: determinazione 16 maggio 2012, n. 1; determinazione 12 gennaio 2010, n. 1; parere 12 febbraio 2009, n. 23; deliberazione 18 aprile 2007, n. 120).
2.2. L’ammissione alla procedura di gara è pertanto subordinata alla condizione che l'istanza di rateizzazione sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e preceda l'autodichiarazione circa il possesso della regolarità, essendo inammissibile una dichiarazione che attesti il possesso di un requisito in data futura (cfr. Cons. Stato sez. VI n. 531/2013 cit.; vedi anche, ex plurimis, Cons. St., sez. V, 18 novembre 2011, n. 6084, che mette l’accento sulle condizioni di ammissione date dall’ “ottenimento della rateizzazione” o dalla “dimostrazione di aver beneficiato di un concordato al fine di una rateizzazione o di una riduzione dei debiti”).

3. (segue): dalla conformazione della disciplina dell'istituto della rateizzazione fiscale consegue che il debito che grava sul contribuente prima dell’accoglimento dell’istanza è unicamente quello originario.
3.1. La bontà della tesi, secondo cui l’ammissione alla procedura di gara è subordinata alla condizione che l'istanza di rateizzazione sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, trova riscontro nella conformazione nella disciplina dell’istituto della rateizzazione fiscale ex art. 19 del d.P.R. n. 602/1973. 
3.2. Sul piano teleologico la rateizzazione del debito tributario è espressione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica, ai quali viene offerta la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria senza incorrere nel rischio di insolvenza. Pertanto, condizione per la concessione del beneficio è la dimostrazione dell’obiettiva situazione di temporanea difficoltà in cui versa il debitore impossibilitato a pagare in un’ unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali. 
3.3. Sul versante tecnico la rateizzazione si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo che dà la stura a una novazione dell’obbligazione originaria (cfr. Cons. St., Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633). 
3.4. L’ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l’esigibilità, implica la sostituzione dell’originaria obbligazione a seguito dell’insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 e seguenti del codice civile. Il risultato è la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate.
3.5. L’art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel regolamentare l’istituto della dilazione del pagamento, al comma 1-quater, pone quale unico limite all’attività forzosa dell’agente della riscossione, una volta ricevuta la richiesta di rateazione, l’inibizione all’iscrizione di ipoteca ex art. 77. Ne deriva che, salva questa specifica prescrizione di favore a tutela del debitore richiedente, la presentazione dell’istanza non incide ex se sull’esigibilità del credito originario e sulla conseguente possibilità per il creditore pubblico di dare impulso alle procedure finalizzate alla relativa riscossione in executivis.
3.6. L’inidoneità della mera presentazione dell’istanza di dilazione a soddisfare il requisito della regolarità contributiva è corroborata dalla considerazione che l’ammissione alla rateazione non costituisce, di norma (fa eccezione l'art. 38 del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, relativo all’imposta di successione), atto dovuto, in quanto l’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973 conferisce all’Amministrazione il potere discrezionale di valutare quell’ "obiettiva difficoltà economica" che si è in precedenza visto essere presupposto per la concessione del beneficio. 
3.7. L’ammissione alla procedura del concorrente che non abbia ancora ottenuto il provvedimento favorevole, oltre a sancire una deroga atipica al principio secondo cui i requisiti di partecipazione alle gare vanno verificati al momento della scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, innesterebbe nello svolgimento della procedura di evidenza pubblica il fattore di incertezza legato all’accertamento di un requisito in fieri, collegato alla variabile della valutazione discrezionale dell’amministrazione tributaria.
3.8. La configurazione del meccanismo novativo della rateizzazione fiscale fa sì che, nell’arco di tempo che precede l’accoglimento della domanda, resta in vita il debito originario, la cui esistenza è ammessa dallo stesso contribuente con la presentazione della domanda di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il debito che grava sul contribuente prima dell’accoglimento dell’istanza, in caso di istanza di rateizzazione non ancora accolta all’atto della scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, è quindi unicamente quello originario, in quanto tale certo (tanto nella sua esistenza quanto nel suo ammontare), scaduto ed esigibile nei sensi richiesti dal comma 2 dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici.

4. (segue): confutazione della c.d. tesi mediana favorevole all'ammissione del concorrente che consegua la rateizzazione fiscale nel corso della procedura di gara.
4.1. Non può ammettersi alle procedure di evidenza pubblica il concorrente che abbia presentato richiesta di rateazione, a condizione del conseguimento del beneficio nel corso della procedura di gara (c.d. tesi mediana). A sostegno della soluzione in esame non può, infatti, militare in modo decisivo la valorizzazione del principio del favor partecipationis, in quanto la preferenza per un ampliamento del novero dei partecipanti non è un valore assoluto ma deve essere ricondotta nel suo alveo naturale, dato dalla sua funzione di strumento volto al conseguimento dell’ obiettivo di assicurare la scelta del miglior contraente in una gara celere e trasparente alla stregua del codice dei contratti pubblici. 
4.2. Il favor admissionis non può pertanto giustificare l’ammissione di un contraente, sprovvisto al momento della domanda del requisito della regolarità tributaria, in forza di una riserva il cui scioglimento sarebbe caratterizzato da profili di aleatorietà sia sul piano dell’an che sul versante del quando.
4.3. Il principio della certezza del quadro delle regole e dei tempi della procedura di evidenza pubblica impone che i requisiti di partecipazione siano verificati in modo compiuto al momento della scadenza dei termini di presentazione delle domande e impedisce un’ammissione condizionata che si rifletterebbe negativamente sui valori dell’efficienza e della tempestività dell’azione amministrativa, subordinando l’aggiudicazione e la successiva stipulazione a fattori caratterizzati dagli esposti profili di imponderabilità.

5. In base all'art. 1, comma 5, D.L. n. 16/2012 conv. in legge n. 44/2012 debbono intendersi non scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato “concordato un piano di rateazione” rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti.
5.1. Con l’art. 1, comma 5, D.L. n. 16/2012 conv. in legge n. 44/2012, così come si ricava dall’esame della relazione tecnica (A.S. 3184) di accompagnamento al d.l. sulle semplificazioni fiscali, il legislatore ha inteso ritenere non scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato “concordato un piano di rateazione” rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti. Di tenore ancor più inequivocabile è la scheda di lettura (n. 625/4) redatta dall’Ufficio Studi della Camera dei Deputati in data 15 giugno 2012 in cui si afferma che i commi 5 e 6 sono volti a non escludere dalle gare pubbliche il contribuente “ammesso alla rateizzazione” del proprio debito tributario. È pertanto chiara la volontà di considerare in regola con il fisco unicamente il contribuente cui sia stata accordata la rateizzazione e la conferma del principio secondo cui la mera presentazione dell’istanza di rateazione o dilazione non rileva ai fini della dimostrazione del requisito della regolarità fiscale.
5.2. La presentazione di un’istanza di ripartizione del debito in rate, dando la stura ad un meccanismo volto alla produzione di un fenomeno novativo, non incide, alla luce della disciplina tributaria e della normativa civilistica, sulla sussistenza dei suddetti requisiti del credito nelle more della definizione della procedura di gara.

6. Irrilevanza del ritardo imputabile alla Amministrazione erariale nella definizione della procedura finalizzata alla concessione della rateazione o della dilazione.
Non è iniquo che la tardiva definizione della procedura finalizzata alla concessione della rateazione o della dilazione si rifletta negativamente sulla sfera giuridica dell’istante con l'esclusione dello stesso dalla procedura di evidenza pubblica regolate dal codice dei contratti pubblici. Ciò in quanto l’inibizione legale trova fondamento nella condizione di illiceità fiscale imputabile al concorrente. Inoltre, il beneficio della rateazione è previsto da una normativa eccezionale i cui effetti favorevoli non possono superare i confini delle espresse previsioni legislative, riflettendosi nell’ammissione alla gara di un soggetto gravato da un debito tributario liquido, scaduto ed esigibile.

Cons. St., Sez. P, 5 giugno 2013, n. 00015
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