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Raggruppamenti temporanei di imprese

Contratti pubblici

Appalti pubblici di servizi e forniture. Principio della corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione. Applicabilità. Novella dell'art. 37, comma 13, cod. contratti ex art. 1, comma 2-bis, lett. a) D.L. n. 95/2012. Applicazione retroattiva. Non opera
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 11 aprile 2014, n. 01753

Principio

Appalti pubblici di servizi e forniture. Principio della corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione. Applicabilità. Novella dell'art. 37, comma 13, cod. contratti ex art. 1, comma 2-bis, lett. a) D.L. n. 95/2012. Applicazione retroattiva. Non opera.

1. Anteriormente alle modifiche di cui all'art. 1, co. 2-bis, lett. a), d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 135, anche nelle procedure a evidenza pubblica per l'affidamento di appalti di servizi, nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei d'imprese, trovava applicazione il principio della corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 agosto 2012 n. 4406). Infatti, il comma 13 dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, applicabile anche agli appalti di servizi, stabiliva che i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovessero eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, il che comporta che deve sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori (o, nel caso di forniture o servizi, parti del servizio o della fornitura) eseguita dal singolo operatore economico e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, essendovi peraltro la necessità che sia l'una che l'altra siano specificate dai componenti del raggruppamento all'atto della partecipazione alla gara (cfr. Cons. St., sez. III, 11 maggio 2011 n. 2805; in senso conforme, Cons. St., sez. IV, 27 gennaio 2011 n. 606).
2. In applicazione del comma 13 dell'art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, ai fini dell'ammissione alla gara di un raggruppamento consortile o di un'A.T.I. occorre che già nella fase di offerta sia evidenziata la corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione, nonché tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, trattandosi di obbligo costituente espressione di un principio generale che prescinde dall'assoggettamento o meno della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), o alla tipologia delle prestazioni, principali o secondarie, scorporabili o unitarie (cfr. Cons. St., Ad. Plen.,5 luglio 2012 n. 26; sez. VI, 24 gennaio 2011 n. 472; sez. IV, 27 novembre 2010 n. 8253). Tale obbligo di specificazione trova la sua ratio nella necessità di assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici la conoscenza preventiva del soggetto, che in concreto eseguirà il servizio. E ciò non solo per consentire una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto, ma anche per l'effettuazione di ogni previa verifica sulla competenza tecnica dell'esecutore; oltre che per evitare che le imprese si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme d'ammissione alle gare (Cons. St., Sez. III, sent. n. 2805/2011).
3. Il principio della corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione, di cui al comma 13 dell'art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, trova applicazione anche per le A.T.I. costituende, che correttamente sono dunque tenute anch'esse ad indicare, già nella fase di ammissione alla gara, e dunque prima dell'aggiudicazione, le quote di partecipazione di ciascuna impresa al futuro raggruppamento e le quote di ripartizione delle prestazioni oggetto dell'appalto, ai fini della verifica della rispondenza della prestazione da eseguirsi ai requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa fatti valere secondo le relative corrispondenti percentuali, essendo del resto evidente che una diversa soluzione porterebbe ad un diversificato ed ingiustificato trattamento tra le A.T.I. già formalmente costituite e le A.T.I. costituende, che ne sarebbero esonerate e chiamate a dimostrare l'affidabilità della loro proposta contrattuale solo se e quando risultino aggiudicatarie della gara. 
4. L’indicazione delle quote di partecipazione ad un’ATI costituenda deve indispensabilmente essere indicato in sede di gara e non può essere desunto dalla diversa indicazione delle quote di ripartizione delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’indicazione delle quote di partecipazione costituisce il presupposto per una compiuta verifica della rispondenza della prestazione da eseguirsi ai requisiti di qualificazione tecnico-organizzativa fatti valere secondo le relative corrispondenti percentuali, verifica che è negata dalla indicazione del solo dato relativo alla ripartizione delle quote di esecuzione dell’appalto, con conseguente sostanziale disapplicazione dell’art. 37, co. 13, d. lgs. n. 163/2006. L’omissione della precisa indicazione delle quote di partecipazione alla costituenda ATI non consentendo – in difetto di specifica indicazione, impegno e conseguente assunzione di responsabilità da parte delle imprese – le corrette ed esaustive verifiche da parte dell’amministrazione, determina una violazione della par condicio dei concorrenti (ed in particolare tra ATI già costituite ed ATI costituende). D’altra parte, a fronte di una specifica indicazione prevista dal citato art. 37, co. 13, non vi è ragione per consentire indicazioni differenti, obbligando l’amministrazione – in luogo di una valutazione immediata derivante dalla chiara percezione offerta dalla indicata (con conseguente assunzione di responsabilità) quota di partecipazione all’ATI – a dover desumere tale quota da indicazioni diverse.
5. La modifica apportata al comma 13 dell'art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 ad opera dell’art. 1, co. 2-bis, lett. a), d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 135, non ha valore di norma di interpretazione autentica, né può riconoscersi ad essa efficacia retroattiva (per principio generale, cfr. art. 11 disp. prel. cod. civ.). Il nuovo testo della norma rende, dunque, evidente la applicazione del principio di corrispondenza ivi enunciato esclusivamente agli appalti di lavori. Tale novellazione, non avendo carattere ricognitivo, appare ininfluente sulle procedure concluse o in corso, posto che già nella fase di offerta deve essere evidenziata la corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione (Cons. St., Sez. III, 7 giugno 2013 n. 3138). 

Cons. St., Sez. 4, 11 aprile 2014, n. 01753
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