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Raggruppamenti di tipo verticale: condizioni di ammissibilità.

Contratti pubblici

Sulle condizioni richieste ai fini dell'ammissibilità alla procedura ad evidenza pubblica dei raggruppamenti di tipo verticale
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 7 dicembre 2017, n. 05772

Premassima

E' possibile ammettere ad una procedura ad evidenza pubblica i raggruppamenti di tipo verticale, solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”.

Principio

E' possibile ammettere ad una procedura ad evidenza pubblica i raggruppamenti di tipo verticale, solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”.

In riferimento alle condizioni di ammissibilità alla procedura ad evidenza pubblica dei raggruppamenti di tipo verticale il Collegio preliminarmente osserva che la distinzione tra Ati orizzontali e Ati verticali si fonda sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara. Infatti, mentre l’ Ati orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate o associande sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto, l’Ati verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro. In particolare si precisa che è precluso al partecipante alla gara procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie, onde ripartirle all’interno di un raggruppamento di tipo verticale, trovando tale divieto giustificazione nella disciplina legale della responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea, stabilita ex art. 48, comma 5, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Da ciò deriva che è possibile dar vita a raggruppamenti di tipo verticale solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”.

Cons. St., Sez. 5, 7 dicembre 2017, n. 05772
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