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Proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime

Demanio e patrimonio

Compatibilità con il diritto di derivazione comunitaria (Direttiva Bolkestein) della proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative ex art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, Sentenza 19 novembre 2013, n. 09891

Principio

1. Sulla legittimazione a ricorrere avverso atti assentivi di opera edilizia sul presupposto della c.d. vicinitas. Dimostrazione della titolarità della situazione soggettiva legittimante.
1.1. Nel processo amministrativo la legittimazione a ricorrere presuppone sempre la titolarità di un interesse sostanziale, personale e diretto; pertanto, deve ritenersi la carenza di idonea legittimazione ad agire ad un gruppo di soggetti, di cui non sia verificata e provata o la particolare posizione nei confronti del bene inciso dal provvedimento oppure la consistenza di soggetto esponenziale, titolare della tutela e della rappresentanza di interessi diffusi o collettivi, non essendo previsto nel nostro ordinamento – al di fuori dai casi in cui essa sia ammessa specificamente - l’esercizio strumentale dell’azione popolare.
1.2. Non sussiste la legittimazione a ricorrere in capo ai soggetti che vantino un interesse che si attesta sulla posizione di ‘vicinitas’ degli stessi rispetto ad un'opera edilizia, indicando solo genericamente di essere titolari di diritti su proprietà vicine, senza produrre l’atto di acquisto delle rispettive proprietà.

2. Compatibilità con il diritto di derivazione comunitaria (Direttiva Bolkestein) della proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative ex art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010.
2.1. L'art. 37 cod. nav., anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con l. 26 febbraio 2010, n. 25, prevedeva, per il caso di concessioni turistico ricreative, il c.d. privilegio dell'insistenza, secondo il quale era accordata preferenza per le concessioni già in atto. In mancanza, si procedeva secondo il meccanismo della licitazione privata o procedura ristretta alla luce della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
2.2. Per quanto concerne lo specifico ambito di interesse delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, la disciplina codicistica era integrata dalla l. n. 494 del 1993 (di conversione del d.l. n. 400/1993), il cui art. 1 stabiliva che tali concessioni avrebbero avuto, durata quadriennale ovvero altra durata concessa e autorizzata a partire da motivata richiesta degli interessati, nonché dall’art. 10 “Disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali marittimi”, della l. n. 88/2001, recante “Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime” che ha introdotto il meccanismo del rinnovo automatico della durata delle concessioni demaniali marittime.
2.3. L'art. 10 legge n. 88/2001, che radicava una sostanziale marginalità dell’aspetto comparativo si poneva in contrasto con la disciplina dell’Unione europea di armonizzazione del settore dei servizi. Sicché il legislatore in sede di approvazione della legge “Finanziaria 2007” (l. n. 296/2006) operava una modifica, tuttavia, procedendo attraverso interventi sulla disciplina in vigore, tra l’altro, inserendo nell’art. 3 del d.l. n. 400 del 1993 la previsione di una durata massima di venti anni della concessione.
2.4. Il sistema del rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime è stato ritenuto in contrasto con la c.d. direttiva Bolkestein, e cioè la direttiva comunitaria 2006/123/CE, che si pone l'obiettivo di “eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all’effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato” e, in particolare, dall'art. 49 di quest'ultimo. La c.d. Direttiva Servizi inerisce i servizi ai consumatori, tra i quali anche i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento a cui dunque sono riconducibili le imprese turistico-balneari e turistico-ricreative.
2.5. L’art. 1, comma 18, del decreto legge n. 194/2009, convertito in legge n. 25/2010 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) prorogava come disciplina transitoria, per regolare il passaggio dunque, dal vecchio al nuovo sistema concorrenziale, il termine di durata delle concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2015.
2.6. Legittimamente l'Amministrazione Comunale applica alle concessioni in vigore al 30 dicembre 2009 la disciplina transitoria di cui alla l. n. 25/ 2010, che ha regolato il passaggio dal precedente sistema privo di meccanismi adeguati concorrenziali ed il nuovo adeguamento alla normativa comunitaria, escludendo il rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime rilasciate per finalità turistico-ricreative e prevedendo unicamente la proroga al 31 dicembre 2015 delle concessioni in essere. 

3. Funzioni amministrative attribuite ai Comuni sull'arenile demaniale in base alla vigente legislazione della Regione Lazio.
3.1. Per spiaggia deve intendersi il tratto di terraferma che si estende dal lido verso la terra ossia l’arenile rientrante nel demanio marittimo di cui all’art. 28 Cod. nav.. Si definiscono arenile, infatti, i tratti di terraferma relitti del naturale ritirarsi delle acque che pur avendo perso un’immediata idoneità ai pubblici usi del mare ne conservano la potenzialità. Essi hanno natura demaniale marittima fino a quando non intervenga un decreto di sdemanializzazione.
3.2. Per quanto attiene alla competenza amministrativa, il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (art. 59) delegava alle Regioni le predette funzioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali prospicienti immediatamente qualora utilizzate per finalità turistico-ricreative. Successivamente il d.lgs. n. 112 del 1998 (art. 105) erano previste tra “le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali” “il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia (omissis)”. Di seguito la l. reg. Lazio n. 14 del 1999, nel ripartire le competenze tra le Regioni e gli Enti locali, precisava le funzioni ed i compiti delle Regioni, stabilendo che, “si intendono attribuiti ai comuni…le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali dallo Stato e dalla – presente – legge” (art. 77). La ricostruzione evidenzia che spetta ai Comuni la competenza nella materia di concessioni su demanio marittimo.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, 19 novembre 2013, n. 09891
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