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Procedura negoziata senza pubblicazione di bando

Contratti pubblici Giustizia amministrativa

1. Sindacabilità in sede giurisdizionale della scelta della stazione appaltante del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto tra quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso. 2. Aggiudicazione con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per nuovi servizi, analoghi a quelli già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 27 gennaio 2014, n. 00355

Principio

1. Sindacabilità in sede giurisdizionale della scelta della stazione appaltante del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto tra quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso.
Nelle gare pubbliche, la scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un appalto tra quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quello del prezzo più basso costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante, incidente sul merito dell’azione amministrativa e sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o macroscopico travisamento del fatto (Cons. St. Sez. V, 19.11.2009, n. 7259; Sez. III, 15.4.2013, n. 2032).

2. Aggiudicazione con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per nuovi servizi, analoghi a quelli già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante.
2.1. L’art. 57, comma 5 lett. b) del codice dei contratti, nel prevedere la possibilità di aggiudicazione con procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per nuovi servizi, analoghi a quelli già aggiudicati in favore della medesima impresa, presuppone l’esistenza di un progetto di massima, oggetto di un precedente contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, al solo scopo di delineare e rendere trasparenti le caratteristiche dei servizi che possano definirsi analoghi a quelli già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante. 
2.2. L’art. 57, comma 5 lett. b) del codice dei contratti reca una disposizione, da interpretarsi in senso restrittivo, che ha il solo scopo di evitare che il ricorso alla ripetizione di servizi analoghi possa risolversi in uno strumento per aggirare il pacifico divieto di rinnovo, configurandola alla stregua di nuova aggiudicazione in forma negoziata di servizi conformi ad un progetto base oggetto di precedente appalto (cfr. Cons St. Sez. V, 11.5.2009, n. 2882, Sez. VI, 28.1.2011, n. 642). 
2.3. Il progetto base o di massima di cui all'art. 57, comma 5 lett. b) del codice dei contratti consiste in uno strumento di raffronto utile a circoscrivere la riedizione del rapporto di appalto mediante nuova aggiudicazione in forma negoziata, ma non attiene agli elementi di valutazione dell’offerta, che ben possono essere indicati dalla stazione appaltante nel solo prezzo.

Cons. St., Sez. 4, 27 gennaio 2014, n. 00355
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