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Principio di equivalenza

Contratti pubblici

1. Principio di equivalenza delle specifiche tecniche. Appalti sottosoglia. Operatività del principio. 2. Clausola di equivalenza. Carattere imperativo. Non sussiste. Eterointegrazione della lex specialis. Non può ammettersi. Clausole dubbie. Potere della Commissione giudicatrice di valutare l'equivalenza delle soluzioni tecniche proposte dalle imprese concorrenti. Sussiste
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 8 aprile 2014, n. 01666

Principio

1. Principio di equivalenza delle specifiche tecniche. Appalti sottosoglia. Operatività del principio. 
1.1. L’art. 68 del Codice dei contratti pubblici, che recepisce l’art. 23 della Direttiva 31 marzo 2004, n. 18/2004/CE, contiene la disciplina delle specifiche tecniche, che attua il 29° considerando della suddetta Direttiva, e reca il principio di equivalenza. 
1.2. In quanto corollario dei principi di libera circolazione delle merci, di tutela della concorrenza e di proporzionalità non può revocarsi in dubbio che il principio di equivalenza operi anche in relazione agli appalti sottosoglia. 

2. Clausola di equivalenza. Carattere imperativo. Non sussiste. Eterointegrazione della lex specialis. Non può ammettersi. Clausole dubbie. Potere della Commissione giudicatrice di valutare l'equivalenza delle soluzioni tecniche proposte dalle imprese concorrenti. Sussiste. 
2.1. Negli appalti pubblici la clausola di equivalenza non trova applicazione indipendentemente dall'espressa previsione della lex specialis, perché le norme destinate a disciplinare la gara hanno valore di lex specialis, le quali non vanno integrate da quelle imperative ai sensi dell'art. 1339 Cod. civ., dovendo in tal caso il giudice amministrativo non certo annullare la legge di gara bensì annullare, ove sia stata ritualmente impugnata nei termini, la clausola del bando che fissi specifiche tecniche restrittive in violazione di quanto previsto dall'art. 68 comma 4 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 con conseguente illegittima esclusione del concorrente che abbia presentato un prodotto equivalente (cfr. Cons. St., Sez. III, 2 settembre 2013, n. 4364). 
2.2. In caso di clausole dubbie della lex specialis, l'interprete ha l’obbligo di affiancare all’interpretazione letterale un’esegesi delle stesse compatibile con i principi comunitari e nazionali vigenti in materia. La Commissione di gara d'appalto, nello svolgimento dei suoi compiti, può fornire chiarimenti sulle eventuali clausole ambigue contenute nelle disposizioni di gara e può anche valutare la possibile equivalenza delle soluzioni tecniche proposte dalle imprese partecipanti, ai sensi dell'art. 68 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, ma non può modificare le disposizioni dettate per lo svolgimento della gara e non può quindi ammettere alla gara imprese che hanno proposto soluzioni tecniche che non rispettano i requisiti minimi che erano stati richiesti dalla lex specialis (cfr. Cons. St., Sez. III, 30 agosto 2012, n. 4656). Pertanto, alla stessa operando il principio di equivalenza deve riconoscersi un margine di valutazione sulle caratteristiche e prestazioni del prodotto sempre che il bando non li abbia indicati come requisiti minimi.
2.3. In tema di specifiche tecniche, la Commissione aggiudicatrice può riscontrare ex se le ragioni di equivalenza, spettando in questo caso al concorrente che se ne dolga fornire elementi dai quali desumere l’illegittimità della scelta della stazione appaltante. 

Cons. St., Sez. 5, 8 aprile 2014, n. 01666
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