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Pianificazione urbanistica

Urbanistica e edilizia

Sull’irrilevanza della individuazione del centro abitato effettuata (per espressa previsione di legge) al fine di regolamentare la circolazione stradale nel ben diverso campo della pianificazione urbanistica
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, Sentenza 10 maggio 2013, n. 00709

Principio

Sull’irrilevanza della individuazione del centro abitato effettuata (per espressa previsione di legge) al fine di regolamentare la circolazione stradale nel ben diverso campo della pianificazione urbanistica.

1. Nel caso di decadenza dei vincoli espropriativi, ai sensi dell’art. 9 d.P.R. n. 327/2001, trova applicazione l’art. 9, comma 1, lettera b) del d.p.r. n. 380/2001, il quale consente interventi di nuova edificazione “fuori dal perimetro dei centri abitati”. In mancanza di una definizione della perimetrazione del centro abitato da parte del d.lgs. n. 380/2001, la “delimitazione del centro abitato” effettuata ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada), non possa assumere alcuna rilevanza ai fini edilizi ed urbanistici, e quindi ai fini della individuazione dell’ambito di applicazione dell’art. 9 dello stesso d.lgs. n. 380/2001.
2. La perimetrazione del centro abitato è quella effettuata in una prospettiva prettamente urbanistica “con deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente”, come in origine disciplinata dall'articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Più specificatamente si ritiene che la delimitazione del “centro abitato” come definito ai sensi dell’art. 17 l. n. 765/1967 (cioè art. 41-quinquies l. n. 1150/1942) è volta a definire i limiti all’edificazione per aree non pianificate e quella individuata ai sensi dell’art. 18 l. n. 865/1971 (con riferimento, per la precisione, ad un “centro edificato” e non “abitato”) è finalizzata alla conseguente quantificazione dell’indennità di espropriazione; entrambe le suddette disposizioni prevedono la competenza del Consiglio comunale.
3. La “delimitazione del centro abitato” ai sensi dell’art. 4 del codice della strada avviene, per espressa previsione della medesima disposizione, “ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale”, fornendosi inoltre, all’art. 3, n. 8, una nozione di centro abitato affatto diversa da quella prevista dall’art. 18 della legge n. 865/1971.
4. Le finalità di delimitazione del centro abitato proprie del Codice della strada si presentano diverse da quelle per le quali deve essere definito il centro abitato, in base alla disciplina urbanistico-edilizia, che, come si è detto, presenta per di più una diversa definizione di centro abitato. Proprio perché, nei due casi, differenti sono i presupposti di legge, differenti le finalità cui tende l’amministrazione nell’esercizio del proprio potere di ricognizione, differenti gli organi del Comune competenti alla detta ricognizione (nell’ambito urbanistico il Consiglio comunale, e ciò oltre che in base alle disposizioni citate, anche, da ultimo, secondo l’art. 42, comma 2, lett. b) d. lgs. n. 267/2000), non può ritenersi che una individuazione del centro abitato effettuata (per espressa previsione di legge) al fine di regolamentare la circolazione stradale, possa spiegare effetti nel ben diverso campo della pianificazione urbanistica (cfr. TAR Napoli, Sezione III, n. 1123 del 27 gennaio 2006).

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 3, 10 maggio 2013, n. 00709
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