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Personale del comparto sicurezza e difesa

Pubblico impiego Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile

Personale del comparto sicurezza e difesa e regime conseguente all'assunzione di incarichi dirigenziali non statali
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 30 settembre 2013, n. 04865

Principio

Personale del comparto sicurezza e difesa e regime conseguente all’assunzione di incarichi dirigenziali non statali.
Per il periodo precedente all’entrata in vigore della disposizione dell'art. 26 della legge 4 novembre 2010 n.183, per il personale del comparto sicurezza e difesa doveva ritenersi escluso tanto il conferimento dell'incarico dirigenziale non statale, quanto, a fortiori, il collocamento in aspettativa, fatta salva la previsione dell'art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui, in sostanza, al personale militare e delle forze di polizia a ordinamento militare, che fosse cessato dall'impiego statale per l'assunzione di incarico dirigenziale in ente locale, poteva semmai riconoscersi la possibilità di riammissione in servizio stabilita dal comma 5 del citato art. 110. Solo a seguito dell’entrata in vigore della disposizione dell'art. 26 della legge 4 novembre 2010 n.183 per il personale del comparto sicurezza e difesa è stato invece previsto il collocamento in aspettativa senza assegni anche in relazione al conferimento di incarichi di funzione dirigenziale da parte di amministrazioni pubbliche non statali.

Cons. St., Sez. 4, 30 settembre 2013, n. 04865
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