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Permesso di costruire

Urbanistica e edilizia

Illegittimità del provvedimento di decadenza del p.d.c. ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001 per esecuzione di opere diverse da quelle assentite
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 4 aprile 2013, n. 01870

Principio

1. Sulla natura della pronuncia di decadenza del permesso di costruire.
1.1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 la pronuncia di decadenza del permesso di costruire si configura come un provvedimento di carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dal medesimo art. 15 (rispettivamente un anno e tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga) ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 974 del 23 febbraio 2012; n. 2915 del 2012).
1.2. Il provvedimento di decadenza di permesso di costruire, ove adottato, ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi ex se, in via diretta, con l'infruttuoso decorso del termine prefissato con conseguente decorrenza ex tunc.
1.3. La riconduzione entro precisi termini dell’attuazione del contenuto abilitante del permesso di costruire trova invero la sua ragione d’essere nell’esigenza che essa sia sempre conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia della porzione di territorio interessata, che può, in progressione di tempo, mutare in presenza di nuove e diverse scelte di pianificazione.
1.4. Come tutti i provvedimenti che incidono sullo jus aedificandi la pronunzia di decadenza si caratterizza per tipicità. Essa può essere adottata in presenza dei presupposti strettamente prefigurati dalla disciplina di legge (violazione del dato temporale dell’inizio e completamento dei lavori in presenza dell’ inerzia, non assistita da giustificazione, del titolare del permesso di costruire a realizzare l’intervento) ed a tutela dell’interesse primario ad essa peculiare, di non mantenere nel tempo in vita titoli non più conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia della zona in atto (salvo l’ultrattività dell’efficacia del titolo abilitativo nel limite triennale previsto dall’art. 15, comma 4, del d.lgs., in presenza di nuove e diverse previsioni urbanistiche).
1.5. Il termine di durata del permesso edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa Amministrazione, che ha rilasciato il titolo ablativo, che accerti l'impossibilità del rispetto del termine, e solamente nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un factum principis ovvero l'insorgenza di una causa di forza maggiore (Consiglio di Stato sez. IV, n. 974/2012, cit.).

2. Illegittimità del provvedimento di decadenza del p.d.c. ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001 per esecuzione di opere diverse da quelle assentite.
Qualora il titolare di p.d.c. esegua lavori diversi da quelli assentiti soccorrono sicuramente i poteri repressivi e sanzionatorii previsti agli artt. 30 e seguenti d.P.R. n. 380/2001 - in relazione alle diverse tipologie di abuso e secondo la fattispecie provvedimentali ivi disciplinate, che anch’esse si caratterizzano per tipicità – ma non per questo l’esecuzione di opere diverse da quelle autorizzate fa venir meno l’inizio dei lavori come comunicato con riferimento ad uno specifico titolo edilizio, solo la cui rimozione ex tunc ( nella fattispecie non intervenuta ) è in grado di togliere efficacia a detta comunicazione. L’obbligo di rimessione in ripristino dell’assetto urbanistico violato non determina il venir meno degli effetti del titolo edilizio, quale venuto in essere con l’originario permesso di costruire e nei limiti abilitativi risultanti dal titolo medesimo, una volta che i relativi lavori, se pure con altrimenti sanzionabili variazioni essenziali, siano comunque iniziati.

Cons. St., Sez. 3, 4 aprile 2013, n. 01870
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