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Patrimonio disponibile dei Comuni

Demanio e patrimonio Giurisdizione e competenza

Beni pubblici. Differenze tra patrimonio disponibile e indisponibile. Criteri di attribuzione delle controversie concernenti i beni pubblici tra il Giudice Ordinario e il Giudice Amministrativo
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 4, Sentenza 23 gennaio 2014, n. 00239

Principio

Beni pubblici. Differenze tra patrimonio disponibile e indisponibile. Criteri di attribuzione delle controversie concernenti i beni pubblici tra il Giudice Ordinario e il Giudice Amministrativo.

1. L'attribuzione a privati dell'utilizzazione di beni del patrimonio indisponibile, quale che sia la terminologia adottata, ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è riconducibile alla figura della concessione, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene, entro certi limiti e per alcune utilità, solo mediante concessione amministrativa; laddove invece, come nel caso di specie, si tratti di beni del patrimonio disponibile, il cui godimento sia stato concesso a terzi dietro corrispettivo, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano dato al rapporto, viene a realizzarsi lo schema privatistico della locazione, le cui controversie sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario (Cons. St., Sez. VI, 19.7.2013, n. 3924, Cass. Civ., Sez. Un., 27.5.2009 n. 12251).
2. Quando un bene risulti ascrivibile al patrimonio disponibile, ciò è sufficiente ad attrarre le relative controversie alla giurisdizione del g.o., indipendentemente dal fatto che il Comune si sia auto vincolato, mediante atti generale ed astratti, ad osservare determinate condizioni contrattuali per ampie categorie di immobili. In altre parole, una volta affermato che l’ascrivibilità al patrimonio disponibile di un determinato bene pubblico preclude al Comune l’esercizio di poteri autoritativi sul medesimo, se la p.a. decida di dettare regole applicabili ad una pluralità di beni appartenenti a tale categoria non si ha una riespansione dell’area dell’unilateralità, atteso che la stessa è delimitata dalla natura dei beni, e non dall’ambito spaziale degli atti che ne disciplinano le modalità di gestione.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 4, 23 gennaio 2014, n. 00239
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