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Patente a punti

Circolazione stradale Giurisdizione e competenza

Giurisdizione dell'A.G.O. nelle controversie afferenti al provvedimento con il quale, a seguito dell’esaurimento del punteggio assegnato, è disposta la revisione della patente ex articolo 126-bis, comma 6, D.Lgs. n. 285/1992
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, Sentenza 13 maggio 2013, n. 01260

Principio

Giurisdizione dell'A.G.O. nelle controversie afferenti al provvedimento con il quale, a seguito dell’esaurimento del punteggio assegnato, è disposta la revisione della patente ex articolo 126-bis, comma 6, D.Lgs. n. 285/1992.

1. Allorché venga contestata la legittimità del provvedimento di revisione della patente, comportante la necessità per lo stesso di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità tecnica, in conseguenza dell’esaurimento del punteggio attribuito alla predetta patente, il relativo contenzioso deve ascriversi alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Infatti, la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale. Il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada costituisce (come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005) una misura accessoria alle relative sanzioni: ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (giudice di pace) ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 204 bis e 205 come confermato anche dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 216, comma 5, relativo alle opposizioni proponibili avverso la ulteriore misura accessoria della sospensione della patente (cfr. T.A.R. Piemonte sentt. nn. 376, 400 e 538 del 2012; si vd. anche TAR Liguria, sez. II, n. 933 del 2012).
2. L’opposizione di cui agli articoli 22 e 23 della legge 689 del 1981 deve considerarsi rimedio generale esperibile, salva espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli, aventi carattere di sanzione accessoria, di decurtazione dei punti della patente (Sez. un. civ., n. 20544 del 2008) che, ai sensi degli articoli 204-bis, 205 e 216, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992, rientrano nella competenza del Giudice di pace (Sez. Un. civ., n. 9691 del 2010).
3. L’impugnazione del provvedimento con il quale, a seguito dell’esaurimento del punteggio assegnato, è disposta la revisione della patente ex articolo 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, fa indubbiamente parte degli atti sanzionatori riservati alla cognizione del Giudice Ordinario (cfr. T.A.R. Piemonte, Torino, II, 14 febbraio 2013, n. 210).

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 13 maggio 2013, n. 01260
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