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Parere di congruità sulle parcelle professionali degli avvocati

Professione forense Giurisdizione e competenza Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Professione forense. Onorari professionali. Valutazione di congruità da parte dei Consigli dell'Ordine. Controversie. Giurisdizione del GA. 2. Atto amministrativo. Distinzione tra atti confermativi e meramente confermativi. Omessa impugnazione dell'atto confermativo. Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, Sentenza 11 settembre 2014, n. 02345

Principio

1. Professione forense. Onorari professionali. Valutazione di congruità da parte dei Consigli dell'Ordine. Controversie. Giurisdizione del GA.
In tema valutazione di congruità di liquidazione della parcella professionale presentate da Avvocato all'Ordine di appartenenza e assunto ai sensi dell’art. 14 lett. d) RD n. 1578/1933 (applicabile ratione temporis), sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia instaurata da un privato nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in relazione al parere dal medesimo rilasciato sulla liquidazione degli onorari di un proprio iscritto, stante la natura di ente pubblico non economico del medesimo Consiglio ed il carattere di tale parere, da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del quantum (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. n. 183/2014 e n. 1110/2014; Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 4942/2013; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, sent. n. 1047/2012; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, sent. n. 196/2012; Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 9352/2010; Cass., SS.UU., sent. n. 6534/2008; n. 1874/2009; 14812/2009; contra: T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. n. 113/2013; idem n. 1801/2011; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, sent. n. 3496/2009).

2. Atto amministrativo. Distinzione tra atti confermativi e meramente confermativi. Omessa impugnazione dell'atto confermativo. Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il gravame avverso un atto amministrativo, laddove la P.A. abbia assunto un successivo atto di carattere confermativo all’esito di un riesame complessivo della questione e il medesimo atto confermativo rechi un contenuto dispositivo autonomo rispetto al precedente. Ne consegue che il secondo atto, non atteggiandosi ad atto meramente confermativo del precedente, avrebbe dovuto essere formalmente gravato, in quanto regolante ex novo l’assetto di interessi tra le parti.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 3, 11 settembre 2014, n. 02345
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