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PIANO REGOLATORE GENERALE

Urbanistica e edilizia

Ermeneusi delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 18 aprile 2013, n. 02170

Principio

1. Ermeneusi delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale.
1.1. Più norme di un identico testo regolamentare debbono –tutte- trovare applicazione: ma ciò non esclude che, pur in carenza di espressa clausola escludente, ove le stesse si pongano in rapporto di ontologica incompatibilità, l’interprete debba verificare se in base agli ordinari canoni interpretativi (artt. 1362, II° co., 1363 c.c. e segg del codice civile relativi, rispettivamente, all'interpretazione globale e sistematica del contratto, ritenuti applicabili anche in subiecta materia dalla giurisprudenza, che riconosce natura provvedimentale al piano urbanistico. Cfr., in tal senso, Cassazione civile, sez. III, 10 marzo 2011, n. 5700; Cassazione civile, sez. lav., 23 luglio 2010, n. 17367) ve ne sia una che possa essere applicata con prevalenza rispetto all’altra.
1.2. La giurisprudenza è costantemente orientata nel ritenere che “alle norme tecniche di attuazione di un Piano regolatore generale deve essere data lettura sistematica, per cui ciascuna di esse va interpretata nel contesto e nell'insieme di riferimento, ed un' interpretazione utile, per cui ciascuna di esse deve essere intesa non solo in modo che abbia un senso, ma anche, tra più possibili significati, quello maggiormente conforme a Costituzione, la quale impone vincoli espliciti e puntuali alla possibilità edificatoria dei suoli”(Cons. St., 10 marzo 1981 n. 248; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13 maggio 2004, n. 2890 e, ancora di recente, T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 5 luglio 2011, n. 1752). La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ha puntualmente precisato che “l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della p.a., ovverosia di una realtà fenomenica e obiettiva, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione di quelle norme - in particolare, gli art. 1362, comma 2, 1363 e 1366 - che, dettate per l'interpretazione dei contratti, sono applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione”(si veda Cassazione civile, sez. lav., 23 luglio 2010, n. 17367).

Cons. St., Sez. 4, 18 aprile 2013, n. 02170
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