P.A.T.: il deposito tardivo nell'ultimo giorno utile.
Giustizia amministrativa
Premassima
1. Col processo amministrativo telematico (P.A.T.) è possibile effettuare il deposito fino alle ore 24.00 ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 si considera tardivo.
Principio
1. Col processo amministrativo telematico (P.A.T.) è possibile effettuare il deposito fino alle ore 24.00 ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 si considera tardivo.
Il
Supremo Consesso, in tema di processo amministrativo telematico, ha
osservato che il comma 4 dell’art. 4 dell’all. 2 al d.lgs. n. 104
del 2010, come modificato dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168,
statuisce espressamente come sia
“assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica
gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno
consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del
giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione,
ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine.
Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze
camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in
scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno
consentito si considera effettuato il giorno successivo”.
La norma de
qua,
va interpretata nel senso che il deposito con il processo
amministrativo telematico (P.A.T.) è possibile fino alle ore 24.00,
ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti
dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id
est,
l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del
P.A.T.), si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei
termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e
pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è pertanto da
considerarsi tardivo. In altri termini, il termine ultimo di deposito
alle ore 12 permane, anche a seguito dell’entrata in vigore del
P.A.T., come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e
della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante.