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Osservazioni al piano urbanistico generale

Urbanistica e edilizia

1. Pianificazione urbanistica. Osservazioni presentate dai privati. Obbligo di motivazione della P.A. Limiti. 2. Contenuto dello strumento urbanistico. Discrezionalità della P.A. Sindacato di legittimità. Limiti.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, Sentenza 22 ottobre 2014, n. 02599

Principio

1. Pianificazione urbanistica. Osservazioni presentate dai privati. Obbligo di motivazione della P.A. Limiti.
1.1. In tema di pianificazione urbanistica, le osservazioni presentate in occasione dell'adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, con conseguente assenza in capo all'Amministrazione a ciò competente di un obbligo puntuale di motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano stesso in ordine alle proprie scelte discrezionali assunte per la destinazione delle singole aree, tranne i casi di affidamenti qualificati.
1.2. La presentazione di osservazioni, costituente una forma di apporto critico o collaborativo nel procedimento di formazione del Piano Regolatore, non muta l'ambito e l'estensione dell'obbligo di motivazione, né comporta l'esigenza di un'analitica confutazione con riferimento alle singole situazioni evidenziate dai privati, anche di sacrificio, essendo al contrario sufficiente che le rispettive osservazioni siano state esaminate e ritenute, sia pure succintamente e collettivamente, in contrasto con le linee guida del piano e con gli interessi pubblici che richiedano il sacrificio di tali contrapposti interessi privati coinvolti ( Consiglio di Stato, IV, 12.2.2013, n. 845).

2. Contenuto dello strumento urbanistico. Discrezionalità della P.A. Sindacato di legittimità. Limiti.
2.1. Le scelte espresse dall’Amministrazione nello strumento urbanistico generale sono connotate da amplissima discrezionalità e, pertanto, non necessitano di altra motivazione se non quella costituita dal riferimento operato dal Piano ai criteri tecnico- urbanistici seguiti nella sua redazione e rinvenibili nella relazione di accompagnamento (Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3497; 18 gennaio, 2011 n. 352; 9 dicembre, 2010 n. 8682). 
2.2. La discrezionalità delle scelte espresse nello strumento urbanistico è sottratta al sindacato di legittimità, non potendo il Giudice amministrativo interferire con le scelte riservate all’Amministrazione, se non nei limiti della verifica della loro manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, dovendo comunque l’Amministrazione ispirarsi a criteri di ponderazione tra gli interessi pubblici e privati e di coerenza delle scelte pianificatorie con la funzione propria della programmazione urbanistica. (Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2011, n. 4505)

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, 22 ottobre 2014, n. 02599
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