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Ordinanze sindacali ex art. 54, comma 4, TUEL

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Inefficacia delle ordinanze sindacali assunte ex art. 54, comma 4, TUEL per la tutela del decoro urbano e della qualità ambientale, siccome contrastanti con la Costituzione e con i principi desumibili dalla Direttiva Servizi n. 123/2006
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 1, Sentenza 26 aprile 2013, n. 01097

Principio

Inefficacia delle ordinanze sindacali assunte ex art. 54, comma 4, TUEL per la tutela del decoro urbano e della qualità ambientale, siccome contrastanti con la Costituzione e con i principi desumibili dalla Direttiva Servizi n. 123/2006.

1. Il fondamento normativo dell'ordinanza sindacale che risulti adottata come misura ordinaria per la tutela del decoro urbano e della qualità ambientale va rinvenuto nell’art. 54, comma 4, TUEL come sostituito dall'art. 6 D.L. n. 92/2008 conv. in legge n. 125/2008, che autorizzava i sindaci ad adottare provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato al fine di prevenire pericoli per il decoro e la sicurezza urbana anche in assenza dei presupposti della contingibilità e dell’urgenza.
2. La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 54, comma 4°, TUEL (Corte Costituzionale sent. n. 115/2011) in quanto contrastante con gli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione riguardanti il principio di eguaglianza dei cittadini, la riserva di legge in materia di prestazioni imposte, il principio di legalità sostanziale in materia di sanzioni amministrative, ha determinato il venir meno del presupposto normativo dell'ordinanza sindacale impugnato, ma non ne ha determinato la caducazione "ipso iure", essendo necessaria la rimozione dell'atto con un provvedimento giurisdizionale o in via di autotutela qualora esso sia divenuto inoppugnabile (Consiglio Stato sez. IV, 22 marzo 2001 n. 1695).
3. Allorché i provvedimenti fondati su norme dichiarate costituzionalmente illegittime abbiano un contenuto concreto, disciplinando situazioni uniche ed irripetibili, in base ad assunti consolidati, il ricorso, con cui si chieda la condanna della P.A. a provvedere in ordine alla propria istanza di autotutela, dovrebbe essere rigettato “nel merito” in quanto non sussiste alcun obbligo della p.a. di dare inizio ad un procedimento di autotutela ad istanza della parte interessata.
4. Allorché l’atto adottato dalla P.A. sulla base di norme poi dichiarate incostituzionali abbia un contenuto normativo, dettando una disciplina generale ed astratta riferita ad una serie di situazioni future astrattamente ripetibili per un indeterminato numero di volte, una volta venuto meno il presupposto legislativo del medesimo atto non si può ammettere che esso continui a dispiegare la propria efficacia normativa anche per il futuro, determinando un permanente contrasto fra la norma secondaria e la legge o per di più la Costituzione. Il principio di legalità in materia di atti di normazione secondaria opera diversamente rispetto a quanto accade per i provvedimenti che disciplinano una situazione concreta, come è ammesso dalla giurisprudenza la quale ritiene oramai pacificamente disapplicabili i regolamenti illegittimi.
5. L'ordinanza sindacale assunta ex art. 54, comma 4°, TUEL, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della medesima norma, deve considerarsi del tutto priva di effetti nella parte in cui innovativamente inibisce (sottoponendola ad autorizzazione) un'attività commerciale (pubblicità mediante volantinaggio) che, in difetto di restrizioni normative, deve ritenersi del tutto libera anche in relazione a quanto prescritto dalla direttive 2006/123/CE e dalla legislazione con cui lo Stato Italiano ne ha recepito i contenuti.
6. Va dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso che sia volto ad ottenere la revoca di un provvedimento che ha già perduto ogni effetto a seguito della declaratoria di incostituzionalità della fonte normativa presupposta, in quanto la violazione del precetto amministrativo non può comportare a carico del trasgressore alcuna conseguenza sanzionatoria, essendo la relativa attività espressione della libera intrapresa economica.

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 1, 26 aprile 2013, n. 01097
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