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Ordinanze extra ordinem

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Enti locali Giurisdizione e competenza

1. Ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Sindaco nelle vesti di ufficiale del Governo. Legittimazione passiva dello Stato. Soltanto se formulata anche domanda risarcitoria. 2. Giurisdizione del GA in tema di ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Sindaco a tutela del regolare deflusso delle acque
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 4, Sentenza 29 gennaio 2014, n. 00306

Principio

1. Ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Sindaco nelle vesti di ufficiale del Governo. Legittimazione passiva dello Stato. Soltanto se formulata anche domanda risarcitoria.
Secondo un’impostazione giurisprudenziale ormai superata, nei contenziosi aventi ad oggetto impugnazioni di ordinanze contingibili ed urgenti, l'Amministrazione statale era effettivamente ritenuta l’unico soggetto passivamente legittimato (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 8.5.2003 n. 1772). Secondo l'indirizzo oggi invece dominante, in caso di impugnazione di un provvedimento contingibile ed urgente, adottato dal Sindaco quale ufficiale di Governo, è escluso che il relativo ricorso debba essere notificato anche al Ministero dell'Interno, qualora proposto solo per l'annullamento di atti; diversamente, nel caso in cui sia contestualmente presentata un’azione risarcitoria, è necessaria la notifica del ricorso anche allo Stato, affinché il medesimo non venga chiamato a rispondere dei danni senza aver potuto tempestivamente difendersi (C.S., Sez. V, 13.8.2007 n. 4448).

2. Giurisdizione del GA in tema di ordinanze contingibili e urgenti emanate dal Sindaco a tutela del regolare deflusso delle acque.
2.1. Ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. q) c.p.a., sono affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato". Il carattere generale della suddetta attribuzione giurisdizionale, insieme alla mancata previsione di eventuali fattispecie escluse, quali potrebbero essere quelle concernenti i provvedimenti extra ordinem incidenti nella materia delle acque pubbliche, così come il carattere sopravvenuto del codice del processo amministrativo rispetto alle disposizioni previgenti perimetranti la giurisdizione del T.S.A.P., impongono di ritenere che spetti alla cognizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto ordinanza contingibile e urgente emanata dal Sindaco quale ufficiale del Governo a tutela del regolare deflusso delle acque.
2.2. Nel caso di ordine dall'autorità comunale rivolto a proprietario frontista perché provveda alla corretta manutenzione degli argini e dell'alveo di un corso d'acqua, la relativa cognizione appartiene alla competenza generale di legittimità del giudice amministrativo (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 24.4.2013 n. 993). Va invece riconosciuta la competenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche a fronte dell’impugnazione di provvedimenti che hanno ad oggetto opere idrauliche, che accertano la natura, demaniale o meno, delle acque, o che incidono direttamente sul regime delle stesse (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 23.2.2000, n. 323).

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 4, 29 gennaio 2014, n. 00306
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