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Ordinanze extra ordinem

Enti locali Giustizia amministrativa Sicurezza pubblica

Sull'illegittimità di ordinanze extra ordinem ex art. 54 TUEL quando non siano dirette ad affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste. Sul principio in base al quale il vizio di incompetenza assorbe ogni altro vizio dell'atto amministrativo
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 1, Sentenza 17 giugno 2013, n. 00583

Principio

1. Illegittimità di ordinanze extra ordinem ex art. 54 TUEL quando non siano dirette ad affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste.
1.1. Ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco può nella sua veste di ufficiale del Governo adottare ordinanze contingibili e urgenti soltanto quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico, dovendosi altresì precisare che ciò non avviene ove basti adottare i rimedi di carattere ordinario (cfr., per tutte, Cons. St., Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3490)
1.2. Non ricorrono i presupposti per l'esercizio di poteri contingibili ed urgenti ex art. 54, comma 2, TUEL, laddove risulti che l'ordinanza sindacale intervenga per rimediare ad una situazione di disagio (nella specie dettata dall'emissioni di materiale polverulento in atmosfera) asserita da alcuni innominati vicinanti risalente all’anno precedente all'emissione dell'ordinanza, e quindi ben si sarebbe potuta attivare l’autorità competente, che al tempo per le emissioni in atmosfera era la Regione, ed ora in Lombardia, ai sensi della l.r. 11 dicembre 2006 n°24, e la Provincia, delegata dalla Regione stessa.

2. Sul principio in base al quale il vizio di incompetenza assorbe ogni altro vizio dell'atto amministrativo.
La fondatezza della censura di incompetenza dell'autorità che ha emanato l'atto impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo è da esaminarsi prioritariamente rispetto ad ogni altro motivo di ricorso e determina unicamente la rimessione dell'affare all'autorità indicata come competente, impedendo l'esame di altre doglianze, che finirebbe, altrimenti, per risolversi in un giudizio anticipato sui futuri provvedimenti dell'organo riconosciuto come competente ed in un vincolo anomalo sulla riedizione del potere (cfr. Cons. St., Sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2427; conformi anche Cons. St., Sez. IV, 12 dicembre 2006, n. 7271 e 12 marzo 1996, n. 310, nonché sez. VI, 7 aprile 1981, n. 140; si veda ora in tal senso l’art. 34 comma 2 c.p.a., che preclude al Giudice di pronunciare su poteri amministrativi ancora non esercitati).

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 1, 17 giugno 2013, n. 00583
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