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Ordinanze extra ordinem

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giurisdizione e competenza

Sull'ordinanza sindacale che ha ingiunto alla Regione Campania di provvedere alla pulizia e manutenzione periodica dell'alveo del torrente Cacafava
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza 24 aprile 2013, n. 00993

Principio

1. Giurisdizione del G.A. in tema di controversie afferenti ad ordinanze contingibili ed urgenti relative alla pulizia di alvei di corsi d'acqua.
1.1. Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. q) cod. proc. amm., sono affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato". Dal carattere generale della suddetta attribuzione giurisdizionale, insieme alla mancata previsione di eventuali fattispecie escluse (quali potrebbero essere quelle concernenti i provvedimenti extra ordinem incidenti nella materia delle acque pubbliche), così come il carattere sopravvenuto del codice del processo amministrativo rispetto alle disposizioni previgenti perimetranti la giurisdizione del T.S.A.P., la controversia relativa alla legittimità di ordinanze sindacali in tema di pulizia di alvei di corsi d'acqua è ricompresa nella cognizione del giudice amministrativo adito.
1.2. Nella competenza del T.S.A.P. rientrano, per costante giurisprudenza, provvedimenti che hanno ad oggetto opere idrauliche (T.S.A.P., 26.4.99 n. 55; Idem. 27.4.99 n. 58) o la natura, demaniale o meno, delle acque (T.S.A.P., 4.6.99 n. 79) o che, comunque, incidono direttamente sul regime delle acque o ancora provvedimenti che regolano l'onere manutentivo degli alvei dei fiumi, nonché le azioni di risarcimento del danno dipendenti da opere idrauliche eseguite dalla P. A. (T.S.A.P. 29.4.97 n. 27) o conseguenti alla mancata manutenzione ordinaria o straordinaria delle opere idrauliche (T.S.A.P., 30.3.95 n. 28); non rientra pertanto in alcuna delle ipotesi descritte, la controversia afferente a provvedimenti aventi ad oggetto soltanto l'ordine, emanato ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/90 dall'autorità comunale nei confronti di un proprietario frontista, di provvedere alla manutenzione degli argini e dell'alveo di un corso d'acqua, la cui cognizione appartiene alla competenza generale di legittimità del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 23 febbraio 2000, n. 323).

2. Presupposti per l'esercizio del potere extra ordinem.
Connotato essenziale ed immancabile del potere extra ordinem è l'imprevedibilità ed eccezionalità della situazione generatrice del pericolo cui l’Autorità sindacale, mediante il suo esercizio, si proponga di porre rimedio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 ottobre 2011, n. 5471): i suddetti connotati, del resto, sono necessari per rendere compatibile il potere eccezionale di ordinanza con l'ordinamento giuridico complessivo, giustificando la pretermissione delle competenze ordinarie (e dei limiti normativi connessi al loro esercizio) quando nessuna altra soluzione provvedimentale, attesa l'imminenza del pericolo e l'importanza dei valori ad esso esposti, sarebbe utilmente praticabile.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 24 aprile 2013, n. 00993
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