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Ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati

Ambiente, parchi e aree protette

Garanzie procedimentali nel procedimento volto alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi
T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, Sentenza 23 aprile 2013, n. 00237

Principio

Garanzie procedimentali nel procedimento volto alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
1. L’art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del codice dell’ambiente vieta l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e prevede che chiunque violi tale divieto è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi “in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”. Tale norma, cioè, dispone che l’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche sul proprietario del sito e sul titolare di diritti reali o personali di godimento relativi ad esso, solo però se tale violazione sia anche a loro imputabile “a titolo di dolo o colpa”, da accertarsi “in contraddittorio con i soggetti interessati” dai preposti al controllo.
2. Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l’ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati deve essere preceduta dalla comunicazione, prevista dall’art. 7 della L. n. 241 del 1990, di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all’accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito dei rifiuti (cfr. da ultimo, T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. III, 13 febbraio 2013, n. 301, T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 56, T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. I, 20 giugno 2012, n. 1254, T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, 19 dicembre 2012, n. 747, e sede Catanzaro, sez. I, 5 luglio 2012, n. 714), rispetto al quale risulta recessivo, nella specifica materia, l’art. 21-octies della legge sul procedimento, con conseguente illegittimità dell’ordinanza non preceduta dalla comunicazione stessa (T.A.R. Liguria, Sez. II, 11 luglio 2012, n. 982).
3. Qualora l’autore materiale dell’abbandono dei rifiuti non sia identificato, al fine di individuare il soggetto obbligato alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, è necessario procedere al duplice accertamento della titolarità dell’area e dell’imputabilità della violazione per dolo o colpa al proprietario o a colui che risulta titolare di diritti reali o personali di godimento sulla stessa (T.A.R. Marche, 11 febbraio 2013, n. 137, T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, 7 febbraio 2013, n. 56, T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 1 Febbraio 2013, n. 1142, T.A.R. Puglia, sez. Lecce, sez. I, 11 settembre 2012, n. 1492, e T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2012, n. 560).

T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, 23 aprile 2013, n. 00237
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