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Ordinanza di demolizione

Urbanistica e edilizia

1. Ordinanza di demolizione. Sanzione di natura oggettiva. Atto vincolato. Valutazione dell'interesse pubblico. Non occorre. Affidamento del privato per il mero decorrere del tempo. Non rileva. 2. (segue): ordinanza di demolizione conseguente al diniego di sanatoria. Avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990. Non occorre.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 1 ottobre 2014, n. 04878

Principio

1. Ordinanza di demolizione. Sanzione di natura oggettiva. Atto vincolato. Valutazione dell'interesse pubblico. Non occorre. Affidamento del privato per il mero decorrere del tempo. Non rileva.
L’ordine di demolizione di una costruzione abusiva integra una sanzione di natura oggettiva e reale che costituisce atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi pubblici coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; né, infine, è configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana, e l’interessato non può dolersi del fatto che l’amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi (cfr. Cons. St. VI, 15 ottobre 2013, 5011).

2. (segue): ordinanza di demolizione conseguente al diniego di sanatoria. Avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241 del 1990. Non occorre.
Per gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l’ordine di demolizione della costruzione abusiva, in ragione del carattere vincolato degli stessi, non occorre alcun avviso di avvio del procedimento; così come nel caso di diniego di concessione in sanatoria su istanza di condono, la successiva ordinanza di demolizione non è viziata per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 in quanto, essendo stata adottata all’esito del procedimento avviato con istanza di condono dell’interessato, non si verte nell’ambito di applicazione dello stesso art. 7 (cfr. Cons. St. VI, 4 marzo 2013, n.1268).

Cons. St., Sez. 6, 1 ottobre 2014, n. 04878
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