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Opere di mitigazione e compensazione

Beni culturali e paesaggistici

Natura non sanzionatoria delle opere di mitigazione del pregiudizio ambientale
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 2, Sentenza 17 aprile 2013, n. 00280

Principio

1. Natura non sanzionatoria delle opere di mitigazione del pregiudizio ambientale.
1.1. In caso di opere in assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 151 D.Lgs. 490/99, l’art. 164 prevede una sanzione pecuniaria commisurata alla maggior somma tra danno arrecato e profitto conseguito. Tale alternativa dimostra che il pregiudizio ambientale non è esclusivo presupposto applicativo di tale sanzione, comunque denominata, dovendo essa essere applicata anche in caso di illecito formale.
1.2. Le opere di mitigazione, anche se eliminano il pregiudizio all’interesse ambientale, non sono evidentemente equipollenti e fungibili rispetto alle demolizione nella prospettiva dell’interesse privato del proprietario, non avendo per esso alcuna valenza sanzionatoria (cfr in termini TAR Toscana, 15.7.2011, n. 1195; Cons. Stato, IV, 14.4.2010, n.2083; TAR Liguria 854/05).

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 2, 17 aprile 2013, n. 00280
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