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Operazioni di gara

Contratti pubblici

Principio di separazione tra le fasi di valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica. Derogabilità alla regola per cui la commissione giudicatrice di procedure d'appalto pubblico deve operare con il plenum dei suoi componenti, nei casi in cui essa svolga un’attività meramente preparatoria e istruttoria. Facoltà della Stazione appaltante di rimettere ad organi diversi dalla commissione giudicatrice operazioni di gara prive di carattere valutativo. Cedevolezza della regola della pubblicità della seduta di apertura dei plichi contenenti le offerte anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2Q, Sentenza 28 giugno 2013, n. 06459

Principio

1. Principio di separazione tra le fasi di valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica.
In tema di procedure di affidamento da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il principio di separazione tra le fasi di valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica è finalizzato ad evitare che la commissione di gara sia influenzata nella valutazione dell' offerta tecnica dalla conoscenza di elementi dell’offerta economica (cfr. Cons. Stato sez. V, 1° marzo 2012 n. 1196 e 11 maggio 2012 n. 2734).

2. Derogabilità alla regola per cui la commissione giudicatrice di procedure d'appalto pubblico deve operare con il plenum dei suoi componenti, nei casi in cui essa svolga un’attività meramente preparatoria e istruttoria.
La regola per cui la commissione giudicatrice di procedure d'appalto pubblico, essendo collegio perfetto, deve operare con il plenum dei suoi componenti, trova una deroga nei casi in cui essa svolga un’attività meramente preparatoria e istruttoria, dovendo invece essa necessariamente operare come collegio perfetto quando è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali vi è l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà dell'organo collegiale espressa da tutti i suoi componenti (Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2011 n. 1368).

3. Facoltà della Stazione appaltante di rimettere ad organi diversi dalla commissione giudicatrice operazioni di gara prive di carattere valutativo.
Nel caso di aggiudicazioni con l’offerta più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice deve essere necessariamente demandata la valutazione delle offerte tecniche, in quanto si tratta di valutazioni comportanti margini di discrezionalità. Ciò non esclude, peraltro, che nella propria autonomia organizzativa la Stazione appaltante possa rimettere ad altri organi, o al responsabile del procedimento, operazioni prive di carattere valutativo, quale la apertura delle buste dell’offerta economica, l’attribuzione dei relativi punteggi in base ai ribassi, e quindi la formazione – all’esito dell’eventuale valutazione di anomalia delle offerte – della graduatoria finale. Anche questi passaggi della procedura di gara infatti, oltre ad essere privi di margini di discrezionalità, riguardano – come la verifica dell’anomalia dell’offerta – la convenienza e serietà dell’offerta.

4. Cedevolezza della regola della pubblicità della seduta di apertura dei plichi contenenti le offerte anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94.
Per i plichi aperti prima dell'entrata in vigore del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, la regola della pubblicità è cedevole, in assenza di specifica prescrizione della lex specialis. Infatti, il regime introdotto dalla richiamata disposizione appare inteso a realizzare una sorta di sanatoria dei procedimenti di gara nei quali l'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche si è svolta in seduta riservata, e che hanno dato origine ad impugnative giurisdizionali fondate sul precedente dell'Ad. Plen. n. 13 del 2011 (cfr. T.A.R. Umbria, 11 luglio 2012 n. 274).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2Q, 28 giugno 2013, n. 06459
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