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Occupazione abusiva suolo pubblico a fini commercio

Attività produttive, commerciali e industriali Giurisdizione e competenza

Sulla giurisdizione del GA in tema di sanzioni ex art. 3, comma 16, legge n. 94/2009 per occupazione abusiva di suolo pubblico a fine di commercio. Ambito applicativo delle sanzioni ex art. 3, comma 16, legge n. 94/2009 per occupazione abusiva di suolo pubblico a fine di commercio
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2T, Sentenza 24 dicembre 2013, n. 11158

Principio

1. Sulla giurisdizione del GA in tema di sanzioni ex art. 3, comma 16, legge n. 94/2009 per occupazione abusiva di suolo pubblico a fine di commercio.
L’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009 attribuisce all'autorità comunale il potere di ingiungere - in caso di occupazione abusiva del suolo pubblico a fine di commercio - la chiusura dell'esercizio commerciale, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Si tratta, evidentemente, di disposizione posta a tutela degli interessi della collettività ad impedire abusi nelle autorizzazioni amministrative (commerciali) e che regolano il potere amministrativo suscettibile di incidere su diritti soggettivi degradandoli ad interessi legittimi, la cui tutela non può che essere devoluta al giudice amministrativo secondo l’ordinario criterio di riparto della giurisdizione.

2. Ambito applicativo delle sanzioni ex art. 3, comma 16, legge n. 94/2009 per occupazione abusiva di suolo pubblico a fine di commercio.
2.1. L’art. 20, comma 24, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) ricongiunge l’applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria non soltanto alle ipotesi di abusiva occupazione di suolo pubblico, ma anche alla diversa fattispecie della inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo concessorio. La successiva (ed integrativa) legge del n. 94/2009, all'art. 3, comma 16, ha esteso ai soli casi di “indebita occupazione di suolo pubblico previsti … dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” l’irrogabilità della sanzione della chiusura dell’esercizio (fino all’adempimento dell’ordine ripristinatorio e, comunque, per un periodo non inferiore a giorni cinque).
2.2. La misura interdittiva ex art. 3, comma 16, legge n. 94/2009 colpisce soltanto le violazioni consumate dall’occupazione di suolo pubblico “abusiva” (in assenza di titolo o, laddove sia stata rilasciata la concessione, in eccedenza rispetto alla superficie in essa contemplata e per la relativa porzione di suolo), ma non anche quelle che realizzino una “difformità” rispetto alle prescrizioni dettate dalla concessione stessa. Deve, per l’effetto, escludersi che una corretta delimitazione dell’ambito applicativo della misura (temporaneamente) interdittiva sostanziata dalla chiusura dell’esercizio commerciale (per un periodo comunque non inferiore a giorni cinque), contempli anche la fattispecie dell’inosservanza delle prescrizioni inerenti al rilasciato titolo concessorio. Se è infatti vero che il comma 16 dell’art. 3 della legge 94/2009 richiama, tout court, l’intero art. 20 del Codice della Strada, è altrettanto vero come la sanzione inibitoria di che trattasi viene da tale disposizione circoscritta alla sola fattispecie dell’“indebita” occupazione di suolo pubblico.
2.3. In ossequio al principio di tassatività che assiste (l’interpretazione e) l’applicazione della norma sanzionatoria (di cui è espressione il fondamentale principio di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per cui “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”) non è consentita un’opzione ermeneutica dell'art. 3, comma 16, legge n. 94/2009 attraverso la quale venga a realizzarsi quoad effectum (ai fini, cioè, dell’irrogazione della sanzione di che trattasi) la parificazione fra carenza (totale o parziale) del provvedimento concessorio ed inottemperanza alle relative prescrizioni.
2.4. Legittimamente Roma Capitale con ordinanza sindacale ha disposto in applicazione all'art. 3, comma 16, legge n. 94/2009 l’irrogazione della misura temporaneamente interdittiva (chiusura dell’esercizio commerciale per la durata di giorni cinque) esclusivamente per la fattispecie di occupazione “abusiva” o “indebita”. 
2.5. Illegittimamente Roma Capitale con ordinanza estende la misura afflittiva ex art. 3, comma 16, legge n. 94/2009 alle ipotesi in cui l’occupazione di suolo pubblico, assistita da valido titolo, non sia stata realizzata con l’osservanza delle relative “prescrizioni” (rivenienti dall’atto abilitativo o dal Regolamento comunale disciplinante la materia).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2T, 24 dicembre 2013, n. 11158
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