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Nuove sedi farmaceutiche

Farmacie

Natura obbligatoria dei pareri della azienda sanitaria e dell’ordine dei farmacisti, competenti territorialmente, nel procedimento di identificazione delle zone in cui sono destinate ad essere collocate nuove farmacie
Cons. St., Sez. 2, Parere Definitivo 3 maggio 2013, parere n. 02128

Principio

Natura obbligatoria dei pareri della azienda sanitaria e dell’ordine dei farmacisti, competenti territorialmente, nel procedimento di identificazione delle zone in cui sono destinate ad essere collocate nuove farmacie.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 475/1968 il Comune, ai fini della identificazione delle zone nelle quali intende collocare le nuove farmacie, deve sentire previamente l’azienda sanitaria e l’ordine dei farmacisti competente per territorio. Nel caso in cui il Comune ometta di acquisire il parere (obbligatorio) della azienda sanitaria e dell’ordine dei farmacisti, competenti territorialmente, il procedimento perviene ad un esito incorporando un vizio del procedimento che non può essere sanato e che rende monca in modo irrimediabile la fase istruttoria, così come costruita dalla norma primaria. Trattandosi, infatti, di una deliberazione che incide su un ambito discrezionale, in ordine al quale la legge fissa i requisiti e i parametri da valutare ma non disciplina una procedura che conduca inderogabilmente ad un'unica conclusione, sulla base di detti parametri, è del tutto evidente che il processo decisionale risulta viziato in modo non sanabile. Il vizio del procedimento configura, altresì, un’istruttoria sostanzialmente carente, proprio in ordine ai quei profili valutativi a maggiore valenza discrezionale, per i quali il punto di vista della autorità sanitaria e dell’ordine dei farmacisti assume un ruolo significativo, riconosciuto formalmente nel disegno legislativo del procedimento.

Cons. St., Sez. 2, 3 maggio 2013, parere n. 02128
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