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Motivazione di provvedimenti repressivi di abusi edilizi

Urbanistica e edilizia Demanio e patrimonio

1. Abusi edilizi. Provvedimenti repressivi ripristinatori. Motivazione. In re ipsa. Nel caso di rilevante intervallo di tempo tra epoca in cui l'abuso è stato commesso e il momento di adozione della sanzione. Motivazione rafforzata. Solo quando è ampio l'intervallo di tempo tra epoca dell'accertamento dell'abuso e momento di adozione della sanzione repressiva. 2. Comune di Venezia. Regolamento edilizio del 1929. Obbligo di preventiva autorizzazione podestarile per realizzazione di opere edilizie su tutto il territorio comunale. Legittimità. Compatibilità con ius superveniens (legge n. 1150/1942 e legge n. 765/1967). 3. Demanio marittimo. Opere realizzate da privati. Obbligo di preventivo atto di assenso anche per quelle realizzate ante 1967. Sussiste ex art. 55 cod. nav. del 1942. Concessioni lagunari rilasciate dal Magistrato delle Acque. Irrilevanza ai fini edilizi. 4. Potere repressivo di abusi edilizi. Natura ripristinatoria e non sanzionatoria. Tempus regit actum. Principio di irretroattività ex legge n. 689/1981. Inapplicabilità. 5. Demanio pubblico. Abusi edilizi. Ordine di demolizione. Legittimazione passiva. Soggetto nella disponibilità dei beni abusivi. Sussiste. 6. Piano delle risorse lagunari alieutiche della Provincia di Venezia
T.A.R. Veneto, Sez. 2, Sentenza 30 gennaio 2014, n. 00121

Principio

1. Abusi edilizi. Provvedimenti repressivi ripristinatori. Motivazione. In re ipsa. Nel caso di rilevante intervallo di tempo tra epoca in cui l'abuso è stato commesso e il momento di adozione della sanzione. Motivazione rafforzata. Solo quando è ampio l'intervallo di tempo tra epoca dell'accertamento dell'abuso e momento di adozione della sanzione repressiva.
Nel caso in cui tra la realizzazione del manufatto abusivo ed il momento di adozione del provvedimento sanzionatorio sia decorso un lungo intervallo di tempo, a fronte della motivazione in re ipsa che incontra l’ordine di demolizione all’esito dell’accertamento dell’abuso, il lasso temporale che fa sorgere l’onere di una motivazione rafforzata in capo all’amministrazione non è quello che intercorre tra il compimento dell’abuso ed il provvedimento sanzionatorio; ma quello che intercorre tra la conoscenza da parte dell’amministrazione dell’abuso ed il provvedimento sanzionatorio adottato. In mancanza di conoscenza dell’illecito da parte dell’amministrazione non può consolidarsi in capo al privato alcun affidamento giuridicamente apprezzabile, il cui sacrificio meriti di essere adeguatamente apprezzato in sede motivazionale (nella fattispecie esaminata dal TAR il provvedimento demolitorio era stato emesso in seguito al rigetto dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria; osserva il TAR come la presentazione della domanda di sanatoria, testimoniasse la consapevolezza del privato dell’abusività delle opere, cosicché alcun affidamento alla conservazione delle stesse poteva ritenersi consolidato).

2. Comune di Venezia. Regolamento edilizio del 1929. Obbligo di preventiva autorizzazione podestarile per realizzazione di opere edilizie su tutto il territorio comunale. Legittimità. Compatibilità con ius superveniens (legge n. 1150/1942 e legge n. 765/1967).
Nel Comune di Venezia, anche le opere edilizie realizzate in epoca anteriore al 1967 necessitavano di titolo edificatorio in virtù del Regolamento Edilizio Comunale del 1929, che prescriveva la preventiva autorizzazione del Podestà per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia nel territorio comunale. Tale regolamento non divenne illegittimo e non più applicabile una volta entrata in vigore la L. n. 1150/1942, che, all’art. 31, limitava la necessità della licenza edilizia all’attività edificatoria svolta all’interno dei centri abitati e nelle zone di espansione previste dai piani. Infatti, la previsione di una pianificazione e di un controllo obbligatori limitata ai centri abitati, certamente non impediva ai Comuni di estendere all’intero territorio comunale (anticipando il contenuto della L. n. 765 del 1967) il potere di pianificazione e controllo dell’attività edilizia, con il conseguente obbligo di licenza, trattandosi di una tipica prerogativa ad essi spettante.

3. Demanio marittimo. Opere realizzate da privati. Obbligo di preventivo atto di assenso anche per quelle realizzate ante 1967. Sussiste ex art. 55 cod. nav. del 1942. Concessioni lagunari rilasciate dal Magistrato delle Acque. Irrilevanza ai fini edilizi.
3.1. Nel caso di opere edilizie realizzate da privati su suolo appartenente al demanio marittimo, anche anteriormente al 1967, la necessità di un ulteriore titolo abilitativo era prevista dal Codice della Navigazione (del 1942) dove, all'art. 55, si prevedeva che “l'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento”.
3.2. Le concessioni lagunari rilasciate dal Magistrato delle Acque attribuiscono al concessionario solo un titolo di disponibilità temporanea delle opere in questione, senza interferire sul diverso piano della regolarità urbanistico-edilizia delle stesse (cfr. T.A.R. Veneto: 11 dicembre 2013 n. 1395; 28 novembre 2013 n. 1333).

4. Potere repressivo di abusi edilizi. Natura ripristinatoria e non sanzionatoria. Tempus regit actum. Principio di irretroattività ex legge n. 689/1981. Inapplicabilità.
Nel caso di opere edilizie abusive, la violazione delle norme edilizie ha natura di illecito permanente; l’amministrazione, nell’esercitare il potere repressivo, è pertanto tenuta ad applicare la disciplina in vigore al momento dell’adozione del provvedimento. In ragione della natura, non propriamente sanzionatoria bensì ripristinatoria della legalità oggettiva violata dall’abuso, del provvedimento che ingiunge la demolizione di un’opera abusiva, il principio dell’irretroattività delle sanzioni amministrative previsto dalla L. n. 689/1981 non sia applicabile alle misure repressive degli abusi edilizi.

5. Demanio pubblico. Abusi edilizi. Ordine di demolizione. Legittimazione passiva. Soggetto nella disponibilità dei beni abusivi. Sussiste.
5.1. Nel caso di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001, il quale dispone che qualora sia accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dai medesimi, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, debba essere ordinata al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Tale disciplina, differente rispetto a quella ordinaria dettata dall'art. 31 del t. u. dell'edilizia e che non prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, trova la sua giustificazione nella peculiare gravità della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici (cfr. T. A. R. Abruzzo - Pescara - Sez. I, 14 gennaio 2010, n. 23).
5.2. L’oggettiva disponibilità dell’area, sulla quale sono stati rinvenuti i manufatti eseguiti in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, costituisce condizione sufficiente per individuare il destinatario dell’ordine di ripristino. È sufficiente ad individuare il legittimato passivo dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivamente realizzato sul demanio, o nella relativa fascia di rispetto, la qualità di utilizzatore dell’immobile medesimo, senza necessità di accertare non solo chi ha realizzato l’abuso, ma nemmeno il proprietario dell’area o del manufatto (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 20 marzo 2003, n. 259; CGA, 18 novembre 1998, n. 662).

6. Piano delle risorse lagunari alieutiche della Provincia di Venezia.
Il Piano delle risorse lagunari alieutiche della Provincia di Venezia, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2555 del 22/10/2010, non determina per l’amministrazione alcun obbligo di recupero dei bilancioni comunque presenti in ambito lagunare non potendosi peraltro prescindere dalla legittimità sotto il profilo urbanistico edilizio degli stessi (cfr., su di un caso analogo, T.A.R. Veneto, II, 28 novembre 2013 n. 1333).

T.A.R. Veneto, Sez. 2, 30 gennaio 2014, n. 00121
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