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Motivazione delle valutazioni

Concorsi pubblici

Legittimità delle valutazioni espresse da Commissioni esaminatrici mediante voti numerici
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 11 giugno 2013, n. 03219

Principio

Legittimità delle valutazioni espresse da Commissioni esaminatrici mediante voti numerici.

1. In materia di concorsi pubblici, laddove vi sia una chiara motivazione della valutazione di insufficienza di una prova di concorso, manifestata dalla Commissione esaminatrice dialetticamente ed argomentata ragionevolmente, e quindi non solo tramite un espressione numerica, è superflua l'analisi di singoli sottopunteggi previsti dalla lex specialis del concorso per la valutazione delle prove dei candidati, anche in considerazione del fatto che l’obiettivo dell’Amministrazione non è quello di valutare un candidato a fini didattici per permettergli un miglioramento delle sue competenze (come nell’ambito delle attività scolastiche), ma semplicemente scegliere i migliori soggetti da selezionare ai fini dell’assunzione nella P.A., scartando tutti coloro che non risultano nemmeno idonei e non sono nemmeno stati in grado di raggiungere il punteggio minimo per proseguire nell’iter di esame e valutazione.
2. In tema di concorsi pubblici, l'espletamento delle prove è finalizzato a giungere ad una valutazione sul grado di organicità e sul livello di approfondimento raggiunti dal singolo candidato, indici della maturità di preparazione teorico-pratica da lui posseduta. Si tratta, pertanto, di aspetti che sicuramente possono essere rappresentati con un'espressione aritmetica - in caso di valutazione positiva - atteso che gli stessi riguardano la sfera di discrezionalità valutativa di cui si connota l'attività della Commissione esaminatrice.
3. Anche dopo l'entrata in vigore della l. n. 241 del 1990, il voto numerico attribuito dalla Commissione esaminatrice esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, soprattutto allorquando siano stati predeterminati adeguati criteri di valutazione che consentano di ricostruire ab externo la motivazione di tale giudizio (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 23 maggio 2012, n. 3003 e 28 novembre 2012, n. 6037; Corte Costituzionale 8 giugno 2011, n. 175 e 30 gennaio 2009, n. 20).

Cons. St., Sez. 5, 11 giugno 2013, n. 03219
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