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Motivazione degli atti generali.

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Urbanistica e edilizia

Obbligo di motivazione con riferimento alle varianti urbanistiche.
T.A.R. Toscana, Sez. 1, Sentenza 9 settembre 2014, n. 01439

Principio

1. Termine di impugnazione di una variante urbanistica che incida specificamente su un singolo bene e/o terreno.
Il termine per l’impugnazione di una variante dello strumento urbanistico generale decorre dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione; decorre, tuttavia, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, quando la variante non sia caratterizzata da una considerazione globale del territorio comunale, ma sia rivolta ad incidere in modo singolare su di un determinato e specifico bene imprimendogli un vincolo preordinato all'espropriazione. 
2. Obbligo di motivazione in materia urbanistica.
In linea di principio, nella materia urbanistica non sussiste l'obbligo di motivazione delle scelte effettuate dalla p.a. nella formazione del piano regolatore generale o di sue varianti, ad eccezione dei casi in cui tali scelte incidano su singole posizioni differenziate e in presenza di interessi legittimi dei soggetti privati particolarmente qualificati. 
In particolare, la scelta di mutare l’uso di una specifica porzione di territorio inequivocabilmente riferibile al diritto di proprietà sulla medesima vantata da soggetti privati, ed in particolar modo quando tale mutamento comporti l’apposizione di un vincolo finalizzato all’esproprio, è onere dell’amministrazione motivare specificamente e congruamente con riferimento alla necessità, imposta dall’interesse pubblico, di sacrificare l’interesse privato avente ad oggetto proprio quel particolare immobile. E ciò non solo in relazione alle osservazioni eventualmente presentate, ma anche alla concreta impossibilità di porre in essere opzioni diverse .

T.A.R. Toscana, Sez. 1, 9 settembre 2014, n. 01439
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