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Mezzi di impugnazione - Revocazione (art. 106 cod. proc. amm.)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sui requisiti di ammissibilità della revocazione per errore di fatto e per contrarietà a precedente giudicato.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 26 marzo 2013, n. 01676

Principio

1. Sulla ammissibilità della revocazione ex art. 395, comma 1, numero 4, c.p.c.

1.1. Con riguardo all'ipotesi di revocazione per errore di fatto di cui all'art. 395, comma 1, numero 4,c.p.c., la giurisprudenza amministrativa – muovendo dalla premessa che l’istituto della revocazione è un rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio – ritiene, con orientamento costante, che per aversi errore di fatto revocatorio devono sussistere, contestualmente, tre distinti requisiti: a) l’attinenza dell’errore ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; b) la «pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale» di atti ritualmente prodotti nel giudizio, «la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato»; c) la valenza decisiva dell’errore sulla decisione essendo necessario che vi sia «un rapporto di causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa» (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 20 aprile 2012, n. 2353; id., sez. IV, 24 gennaio 2011, n. 503).
Devono, invece, ritenersi «vizi logici e dunque errori di diritto quelli consistenti nell’erronea interpretazione e valutazione dei fatti» e, in più in generale, delle risultanze processuali (Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2010, n. 7599; id., sez. VI, 5 settembre 2011, n. 4987).

2. Sulla ammissibilità della revocazione ex art. 395, comma 1, numero 5, c.p.c.
2.1. La disposizione di cui art. 395, n. 5, secondo cui la revocazione è ammisibile «se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione», è chiara, sul piano letterale, nel ritenere necessaria l’identità sia oggettiva, di petitum e causa petendi, sia soggettiva, e cioè le parti dei due processi devono essere le stesse (ex multis, Cass. civ., 21 dicembre 2012, n. 23815).
La natura eccezionale dell’istituto, unitamente alla valutazione della lettera e della ragione giustificativa dello stesso, impediscono di interpretare in senso ampio la disposizione in esame facendo rientrare nel suo campo di applicazione anche fattispecie che, per quanto connesse, contemplano parti diverse.

Cons. St., Sez. 6, 26 marzo 2013, n. 01676
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