Messa in sicurezza dei siti inquinati.
Ambiente, parchi e aree protette
Principio
1. Sui soggetti onerati dell'obbligo della messa in sicurezza dei siti inquinati ex art. 245 del Codice dell'Ambiente.
L’obbligo della messa in
sicurezza del sito inquinato previsto dall’art. 245 del D. Lgs. n. 152/2006,
che impone al “proprietario o gestore” dell’area contaminata di attuare le
misure di prevenzione di cui all’art. 242. D.Lgs. cit., prescinde da ogni
addebito di responsabilità nei confronti del proprietario o del gestore, ma si
esercita nei loro confronti solo perché il loro rapporto con l’area inquinata
consente di intervenire con la sollecitudine richiesta dagli interventi di
questa specie.
2. Sui soggetti onerati dell'obbligo della messa in sicurezza dei siti inquinati di proprietà pubblica.
E’ infondata la tesi secondo cui l’inquinamento delle acque pubbliche, anche sotterranee, di proprietà demaniale, debba essere rimediato con l’intervento del proprietario pubblico, cioè dello Stato. Ciò, infatti, potrà valere per la bonifica finale, quando non sia attingibile il responsabile dell’abuso e non rimanga altro soggetto idoneo che la pubblica amministrazione, ma non per la messa in sicurezza d’emergenza, che incombe al “proprietario o al gestore dell’area” ai sensi dell’art. 245, 2° comma della L. n. 152/2006, specie considerando che, se tale soggetto trascurasse il proprio dovere, inquinerebbe un bene altrui.