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Manufatti precari incidenti su arenile demaniale

Demanio e patrimonio

Regione Puglia. Autorizzazione paesistica. Opere incidenti sul demanio marittimo di carattere stagionale. Obbligo di rimozione al termine della stagione estiva. Parere soprintendentizio. Necessità. Diniego. Motivazione. Occorre.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, Sentenza 7 novembre 2014, n. 02694

Principio

Regione Puglia. Autorizzazione paesistica. Opere incidenti sul demanio marittimo di carattere stagionale. Obbligo di rimozione al termine della stagione estiva. Parere soprintendentizio. Necessità. Diniego. Motivazione. Occorre.
1. L'art. 11, comma quarto, L.R. Puglia 23 giugno 2006 n. 17 consente il mantenimento delle opere precarie poste a servizio di uno stabilimento balneare per l'intero anno solare, subordinando tuttavia ciò alla salvezza della tutela del paesaggio, in ossequio al rilievo primario della tutela paesaggistica. La esclusione della rimozione dei manufatti al termine della stagione estiva deve quindi fondarsi sull'assenza di lesioni, nel periodo interessato dalla persistenza della struttura, ai valori paesaggistici del sito nel cui ambito lo stabilimento balneare è insediato.
2. Ancorché sia necessario che la Soprintendenza manifesti espressamente le ragioni sottese alla sua valutazione di non compatibilità delle strutture al termine della stagione estiva (cfr. Consiglio di Stato sent. 5293/2013, che ha affermato che l’autorizzazione paesaggistica dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come il parere della Soprintendenza che ne è presupposto, può prescrivere che un manufatto sia paesisticamente assentibile, ove ne ricorra il caso, per la sola stagione balneare e perciò vada al suo termine rimosso), dette valutazioni, per quanto espressione di discrezionalità tecnica, devono comunque esternare le ragioni tecniche utilizzate, in ossequio al principio generale di cui all’art. 3 legge n. 241/1990, che impone l’obbligo di motivazione a tutti i provvedimenti amministrativi (tanto più ove questi comportino il sacrificio del diritto di iniziativa economica di cui all’art.41 Cost. con l’imposizione dell’utilizzo di ingenti risorse economiche), e a quelli di buon andamento ed efficacia di cui all’art. 97 Cost. 
3. Illegittimamente la competente la Soprintendenza prescrive l'obbligo di rimozione di manufatto precario incidente sul demanio marittimo al termine della stagione balneare senza addurre alcuna ragione che induca a ritenere incompatibili le opere al termine della stagione estiva.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, 7 novembre 2014, n. 02694
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