Mancata riassunzione del giudizio
Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa
Premassima
Principio
Sul tema ha rilevato il Supremo Consesso che appare condivisibile la tesi secondo
cui all’oggettiva ripresa del giudizio, a causa dell’esercizio di poteri
officiosi di fissazione, non avrebbe sortito alcuna funzione utile un’eventuale
attività conclusa dalla parte, giacché si sarebbe concretizzato interamente in rerum
natura l’evento in forza del quale l’art.80, comma 1, c.p.a. onerando anche
le parti processuali della responsabilità per una ordinata gestione del
processo.
Ne consegue che, secondo l’orientamento adottato nella sentenza de qua,
la parte è onerata della presentazione dell’istanza di fissazione udienza;
pertanto, se si ritiene che la stessa istanza sia condizione di procedibilità
dell’appello, nell’ipotesi di fissazione d’ufficio, potrà sempre essere
sollevato l’errore scusabile. In caso contrario, ovverosia se non viene fissata
d’ufficio l’udienza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 85
c.p.a. per il Giudice non sarebbe operabile l’estinzione della stessa per
inattività delle parti.