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Legittimazione a ricorrere

Giustizia amministrativa

Sulla legittimazione a ricorrere di associazioni e enti collettivi. Sulla legittimazione a ricorrere di titolari di esercizi commerciali avverso piano di recupero urbanistico contemplante la localizzazione di centro commerciale
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 9 dicembre 2013, n. 05881

Principio

1. Sulla legittimazione a ricorrere di associazioni e enti collettivi.
1.1. Non è legittimato a ricorrere avverso gli atti di approvazione di piani di recupero urbanistico il presidente di Comitato per la raccolta delle firme per il referendum relativo alla localizzazione di centro commerciale nella zona ricadente nel piano stesso. Il patrimonio giuridico riconducibile in capo al suddetto ente collettivo va parametrato in relazione ai fini che quest’ultimo intende perseguire. 
1.2. La finalità perseguita da un comitato per la raccolta delle firme per referendum non è in grado di giustificare un’iniziativa giurisdizionale. La relazione esistente tra ente collettivo e bene della vita, affinché possa generare una posizione giuridica qualificata e differenziata tale da legittimare un’iniziativa giurisdizionale, vede nella specifica finalità un elemento necessario, peraltro da solo non sufficiente. 
1.3. Ai fini della legittimazione ad agire di un comitato, in assenza di adeguate allegazioni documentali, a rendere differenziato un interesse come quello ambientale diffuso o adespota, non basta dedurre il mero scopo associativo e l’astratta titolarità del diritto all'informazione ambientale che, per altro verso, potrebbe far capo alla popolazione nel suo complesso o ad una categoria indifferenziata di consociati, specie quando tale scopo associativo si risolva nell'utilizzazione delle finalità sociali ed ambientali per superare la carenza delle concrete ragioni di proposizione dell'azione giurisdizionale (cfr. Cons. St., Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6339).

2. Sulla legittimazione a ricorrere di titolari di esercizi commerciali avverso piano di recupero urbanistico contemplante la localizzazione di centro commerciale.
2.1. Il criterio di legittimazione della vicinitas, che esprime la relazione giuridica che avvince l’interesse fatto valere da chi assume l’iniziativa giurisdizionale con il provvedimento contestato che ne minaccia l’integrità, descrive una situazione di fatto nella piena disponibilità del ricorrente, che deve essere da questi adeguatamente provata, non potendosi in alcun modo invocare l’intervento dei poteri istruttori ufficiosi del Giudice. 
2.2. Ai fini del riscontro giudiziale della titolarità di una posizione giuridica legittimante, è necessario che il commerciante, che contesta l’apertura di un centro commerciale, non si limiti ad affermare di essere un negoziante e ad indicare dove è ubicato il proprio esercizio, ma fornisca la prova in ordine a quegli ulteriori elementi, quali la natura dell'attività esercitata ed il genere dei prodotti venduti, che consentano di verificare in capo a quest’ultimo la titolarità di una posizione giuridica di interesse legittimo, intercettata dall’esercizio del potere amministrativo, ad opporsi ad interventi che possano incidere sul proprio bacino di utenza. 

Cons. St., Sez. 5, 9 dicembre 2013, n. 05881
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