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Le ordinanze di demolizione

Urbanistica e edilizia

La motivazione dell'ordinanza di demolizione e l'istituto della c.d. "doppia conformità".
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 3, Sentenza 22 luglio 2013, n. 03784

Principio

1. L'ordinanza di demolizione.


1.1. L'ordinanza di demolizione non richiede in via generale una specifica motivazione, la quale consiste, per l'appunto, nel carattere abusivo del manufatto.
Ne consegue, dunque, che, in presenza di un'opera abusiva, l'autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinchè sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità della P.A. in relazione al provvedere (Tar Lazio Roma, sez. I, 6021/2006).
1.2. Risiede nell'accertamento dell'abuso l'interesse pubblico alla sua rimozione, sussistendo l'onere motivazionale solo nel caso in cui l'ordinanza di demolizione intervenga a distanza di tempo dall'ultimazione dell'opera, ben potendo l'inerzia dell'amministrazione essere idonea ad ingenerare un qualche affidamento nel privato.

2. Il principio della c.d. "doppia conformità".
L'accertamento di conformità di cui all'art. 36, d.P.R. 380/2001, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.
Il provvedimento di accertamento di conformità assume pertanto una connotazione oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali in quanto l'Autorità è tenuta a valutare l'assentibilità dell'opera in relazione ai due momenti temporali stabiliti dalla norma citata.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 3, 22 luglio 2013, n. 03784
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