Le garanzie partecipative e la natura vincolata del provvedimento
Giustizia amministrativa
Premassima
Principio
Il Supremo Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ha specificato
che la natura vincolata degli atti impugnati non rappresenta un motivo legittimante
l’omissione del rispetto delle garanzie partecipative in situazioni peculiari e
giuridicamente complesse.
Tuttavia, la giurisprudenza prevalente afferma la sussistenza dell’obbligo
di avviso dell’avvio anche per i provvedimenti a contenuto assolutamente
vincolato, in ragione dell’attenta valutazione che la pretesa partecipativa del
privato attiene anche l’accertamento e la valutazione dei presupposti su cui
debba fondarsi la determinazione amministrativa.
Difatti, la giurisprudenza sostenendo che “È illegittimo il provvedimento
vincolato emesso senza che sia stata offerta al destinatario dello stesso
provvedimento la preventiva “comunicazione di avvio del procedimento” ex
art. 7, l. n. 241 del 1990, ove dal giudizio emerga che l’omessa comunicazione
del procedimento avrebbe consentito al privato di dedurre le proprie
argomentazioni, idonee a determinare l’emanazione di un provvedimento con
contenuto diverso”, afferma il principio secondo cui non sia rinvenibile un impedimento
al privato, destinatario di un atto vincolato, di rappresentare all’amministrazione
l’inesistenza dei presupposti sanciti dalla norma, così da esercitare
preventivamente sul piano amministrativo la difesa delle proprie ragioni che
altrimenti dovrebbe svolgere unicamente in sede giudiziaria.