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Le condizioni di ammissibilità del c.d. appello cumulativo.

Giustizia amministrativa

Sulle condizioni di ammissibilità indispensabili ai fini della qualificazione dell'appello c.d. cumulativo.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 14 settembre 2018, n. 05385

Premassima

1. Deve rilevarsi l'ammissibilità dell' appello c.d. cumulativo, qualora le sentenze impugnate che abbiano lo stesso contenuto, siano pronunziate fra le stesse parti.

Principio

1. Deve rilevarsi l'ammissibilità dell' appello c.d. cumulativo, qualora le sentenze impugnate che abbiano lo stesso contenuto, siano pronunziate fra le stesse parti.

In riferimento alla qualificazione, nonché alla sussistenza dell'appello c.d. cumulativo, il Collegio rammenta che secondo l'indirizzo prevalente l' ammissibilità del suddetto mezzo di gravame, deve ritenersi esclusa sul presupposto che spetta solo al giudice ad quem il potere discrezionale di riunire i ricorsi connessi avverso più sentenze di primo grado, in funzione dell’economicità e della speditezza dei giudizi e al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra i giudicati, laddove l’iniziativa delle parti, varrebbe a sottrarre al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili. Tuttavia, il Supremo Consesso sviluppa una tesi diametralmente opposta, rispetto alla quale militano: a) il principio di economia processuale, nella sua declinazione di tendenziale concentrazione delle controversie dinanzi allo stesso giudice, desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost.; b) la regola che impone l’applicazione, anche nel processo amministrativo – in forza del rinvio c.d. esterno di cui all’art. 39 c.p.a., già riconosciuto (Cfr. Cons. St., A.P., 14 settembre 1982, n.15), l’applicazione delle norme del codice di rito civile, in quanto non incompatibili e che, per l’effetto, vale a legittimare il giudice amministrativo di appello alla separazione delle cause in applicazione dell’art. 103, comma 2, c.p.c.; c) la generale possibilità di cumulare domande connesse, prevista all’art. 32 c.p.a., da ritenersi operante anche in appello (art. 38 c.p.a.); d) la possibilità, per il giudice di appello, di pronunciare, ex art. 36 c.p.a., sentenza parziale quando decide alcune delle questioni. Quest'ultima, invero, vale a fondare anche il potere di scindere officiosamente l’impugnazione cumulativa avanzata dalle parti, nel caso di ritenuta e concreta insussistenza dei presupposti per emettere un’unica sentenza. Alla luce di quanto osservato, pertanto, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato addiviene alla conclusione che deve rilevarsi l'ammissibilità dell' appello c.d. cumulativo, qualora le sentenze impugnate che abbiano lo stesso contenuto, siano pronunziate fra le stesse parti.

Cons. St., Sez. 5, 14 settembre 2018, n. 05385
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