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L'abdicazione al diritto di proprietà di un fondo occupato.

Espropriazione per pubblica utilità

Sulla possibilità o meno di abdicare al diritto di proprietà di un fondo occupato, ma in seguito non espropriato per pubblica utilità.
T.A.R. Piemonte, Sez. 1, Sentenza 28 marzo 2018, n. 00368

Premassima

1. Nell'ipotesi in cui il fondo di un privato sia stato occupato per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità e che poi non sia stato espropriato nelle forme legislativamente previste, non può unilateralmente abdicare al diritto di proprietà vantato sul fondo medesimo.

Principio

1. Nell'ipotesi in cui il fondo di un privato sia stato occupato per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità e che poi non sia stato espropriato nelle forme legislativamente previste, non può unilateralmente abdicare al diritto di proprietà vantato sul fondo medesimo.

- Il Collegio in materia di espropriazione per pubblica utilità, ha chiarito in primo luogo che l’art. 42 bis, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 consente di regolarizzare le predette occupazioni illegittime attraverso l’adozione del c.d. “decreto di acquisizione sanante”, e tanto con riferimento a qualsiasi fattispecie di occupazione illegittima, futura o passata, sia essa connotata, o meno, da una rinuncia abdicativa del privato. Tra l'altro, non è prevista la possibilità che il “decreto di acquisizione sanante”abbia come destinatario un soggetto diverso dal proprietario del fondo occupato né che esso possa avere effetti diversi da quelli traslativi della proprietà. In altri termini può dirsi che l' art. 42 bis, citato, sottende che il bene immobile illegittimamente occupato per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità rimane sempre di proprietà del soggetto che risulta esserne proprietario al momento della occupazione, fino a che la proprietà venga ceduta alla amministrazione occupante (o a terzi) nei modi previsti dalla legge. Pertanto ne deriva che la predetta norma in oggetto ha definitivamente certificato l’impossibilità per il privato di rinunciare unilateralmente al diritto di proprietà di un fondo illegittimamente occupato per scopi di pubblica utilità.

- In secondo luogo, il Consesso ha rilevato che nel nostro ordinamento giuridico la rinunzia abdicativa ad un diritto reale può ritenersi consentita solo nei casi tipici previsti dal codice civile, tra i quali non è inclusa la rinunzia abdicativa al diritto di proprietà esclusiva su bene immobile. In linea generale il Collegio ha osservato che la rinunzia abdicativa alla proprietà esclusiva di beni immobili renderebbe i beni stessi privi di proprietario e, come tali, devoluti al patrimonio dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c. Sicchè con riferimento specifico alla occupazione illegittima di fondi finalizzata alla realizzazione di opere di pubblica utilità, si è progressivamente consolidato il principio secondo cui la restituzione del bene al privato deve ritenersi sempre possibile, e doverosa, in quanto, se non fattori di natura meramente economica, impedisce il ripristino del bene allo stato originario e la restituzione di esso, si deve constatare che il privato, il cui bene sia stato illegittimamente occupato per scopi di pubblica utilità, possa unilateralmente rinunziare, a titolo “abdicativo” (e non “traslativo”) alla proprietà del bene medesimo, condizionando tale rinunzia al risarcimento del danno commisurato al valore venale di esso.

T.A.R. Piemonte, Sez. 1, 28 marzo 2018, n. 00368
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