La vendita di panificati preconfezionati
Atto amministrativo e silenzio della P.A.
Premassima
1. È dichiarato inammissibile
il ricorso per l’annullamento del provvedimento amministrativo che abbia
consumato i suoi effetti e per cui non sia stata presentata domanda
risarcitoria, giacché l’art. 34 del c.p.a., che disciplina l’interesse a
ricorrere nel processo amministrativo, non trova applicazione a causa dell’insufficiente
interesse del ricorrente a che sia esaminata la portata conformativa del
provvedimento stesso.
2. Ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, l. 4 luglio 1967, n. 580,
e dell’art. 1 del relativo regolamento attuativo emanato con d.P.R. n. 502 del
1998, ex lege la vendita del pane parzialmente cotto è consentita previo
confezionamento. Laddove vi sia l’impossibilità di operare il preconfezionamento
nello stesso sito in cui avviene la vendita, eccezionalmente è ammissibile il
confezionamento nella medesima area, “fatte salve comunque le norme
igienico-sanitarie”.
Ne consegue che fine
ultimo della disposizione ordinante la suddetta attività è di garantire l’interesse
derivante dalla normativa sulla sicurezza alimentare e dalla disciplina
igienico-sanitaria; pertanto, risulterà certamente non conforme una modalità
che conceda al singolo consumatore di toccare il pane per riporlo successivamente
nell’espositore a danno dei futuri clienti, prima che sia avvenuto il
confezionamento.
Principio
1. Nella sentenza emarginata in epigrafe il Consesso ha delimitato
chiaramente che unica forma d’interesse legittimante il prosieguo del giudizio,
a seguito dell’acclarata inutilità dell’annullamento, è quella che sorregge l’azione
risarcitoria.
2. Ai sensi del d.P.R. n. 502 del 1998 neppure disposizione che deroga all’obbligo
di preconfezionamento in area separata rispetto a quella della vendita consente
la vendita di pane non confezionato, giacché la deroga concerne l’ubi,
ma non l’an.
Inoltre, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, affinché possa inquadrarsi
correttamente la fattispecie, non è possibile sollevare dubbi circa un
ipotetico contrasto con le disposizioni costituzionali o di diritto comunitario
direttamente applicabili, innanzitutto perché l’appellante richiama, erroneamente,
la “sentenza della Corte di Giustizia n. 146/2000” anziché la sentenza della
Corte di Giustizia dell’U.E. 18 settembre 2003, in causa C416/00, Morellato.
Tuttavia, quaestio iuris della sentenza de quo è la parità di
trattamento del regime di preconfezionamento del pane ottenuto attraverso pieno
completamento di cottura tra i prodotti nazionali e quelli importati.
Difatti, la Corte di Cassazione, sez. II Civile, con ordinanza n. 8197/2020
ha espresso la non sussistenza dei presupposti per il rinnovo pregiudiziale, ai
sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in
conformità al principio di libera circolazione delle merci, atteso che la CGUE “ha
dichiarato legittimo sul piano unionale l’obbligo di preconfezionamento del pane
a cottura frazionata, purché esso sia applicato indistintamente ai prodotti
nazionali come agli importati, e non rappresenti, quindi, un ostacolo all’importazione
intracomunitaria (CGUE 18 settembre 2003, C416/00, Morellato)”.
La medesima ordinanza condivisa dal Consesso, giacché “Per uniforme giurisprudenza
costituzionale, non vi è lesione della libertà d’iniziativa economica allorché
l’apposizione di limiti generali d’esercizio corrisponda all’utilità sociale, a
norma dell’art. 41 Cost., comma 2, purché l’individuazione dell’utilità sociale
non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano con
misure palesemente incongrue (ex plurimis, Corte Cost. 31 marzo 2015, n. 56;
Corte Cost. 21 luglio 2016, n. 203; Corte Cost. 24 gennaio 2017, n. 16; Corte Cost.
2 marzo 2018, n. 47)”, sostanzialmente ha esplicitato manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni richiamate nel
suddetto giudizio, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., specie laddove
prescrivono l’obbligo di preconfezionamento non per il pane fresco, bensì
esclusivamente per il solo pane precotto.