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La sospensione del giudizio ex art. 337, cpv., c.p.a..

Giustizia amministrativa Trasporti

Sull'applicabilità della sospensione del procedimento giudiziale soltanto ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.a., nell'ipotesi in cui il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 4 settembre 2018, n. 05185

Premassima

1. L’ampiezza del rinvio operato ex art. 79, comma 1, c.p.a. alla sospensione del processo così come regolamentata dal c.p.c. comporta l’applicabilità, nel processo amministrativo, dell’intera disciplina dettata in materia, dunque non solo dell’art. 295 c.p.c., ma anche dell’art. 337, comma 2, c.p.a.; ne consegue che se il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato solo ai sensi dell’art. 337, comma 2, cit. e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

2. Deve considerarsi legittimo il D.m. 20 ottobre 2010, n. 203, nella misura in cui al fine di verificare se l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia o meno compromesso da un servizio di trasporto passeggeri nazionale, prevede una formula matematica, così demandando la scelta ad esiti certi, oggettivi e verificabili.

Principio

1. L’ampiezza del rinvio operato ex art. 79, comma 1, c.p.a. alla sospensione del processo così come regolamentata dal c.p.c. comporta l’applicabilità, nel processo amministrativo, dell’intera disciplina dettata in materia, dunque non solo dell’art. 295 c.p.c., ma anche dell’art. 337, comma 2, c.p.a.; ne consegue che se il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato solo ai sensi dell’art. 337, comma 2, cit. e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

In riferimento alla disciplina generale della sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ed in specie in ordine a quella tipizzata all’art. 337, comma 2, c.p.a., il Supremo Consesso ha osservato che il fondamento del principio sancito nella norma de qua, si rinviene nell’eventualità che sulla questione pregiudiziale sia già stata pronunciata una sentenza. Da ciò ne deriva che se tale sentenza passa in giudicato, il giudice della questione pregiudicata dovrà adeguarsi ad essa, ma, se è impugnata, il giudice della questione pregiudicata può sospendere il processo in attesa della pronuncia sull’impugnazione. Trattandosi di una facoltà della quale il giudice ad quem può decidere di avvalersi, tuttavia, non di rado accade che lo stesso opti per la sospensione del procedimento. In detta ipotesi, però, il giudicante può anche decidere di non aderire alla decisione impugnata, sia perché potrebbe ritenere non sussistente l’influenza effettiva della sentenza sulla questione posta al suo esame e sia perché, potrebbe valutare liberamente la probabilità che la sentenza invocata possa essere confermata, con l'eventuale possibilità di considerarne l’opportunità della sospensione. In altri termini, il discrimen tra le due ipotesi, è che nella disposizione ex art. 295 c.p.c., occorre una pregiudizialità in senso tecnico – giuridico, nella norma di cui all'art. 337 c.p.a., è sufficiente una pregiudizialità in senso meramente logico. Pertanto, ne consegue che se il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato solo ai sensi dell’art. 337, comma 2, cit. e non ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

2. Deve considerarsi legittimo il D.m. 20 ottobre 2010, n. 203, nella misura in cui al fine di verificare se l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia o meno compromesso da un servizio di trasporto passeggeri nazionale, prevede una formula matematica, così demandando la scelta ad esiti certi, oggettivi e verificabili.

Sul punto il Consiglio di Stato, ha precisato che il D.m. 20 ottobre 2010, n. 203risulta coerente con l’art. 59, comma 2, l. n. 99/2009, secondo cui “lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul territorio italiano, può essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire o scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio, nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per le competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei passeggeri, determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalità di emissione, ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio proposto”. Per tale motivo, il cit. d.m. deve considerarsi legittimo, nella misura in cui al fine di verificare se l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia o meno compromesso da un servizio di trasporto passeggeri nazionale, prevede una formula matematica, così demandando la scelta ad esiti certi, oggettivi e verificabili.


Cons. St., Sez. 4, 4 settembre 2018, n. 05185
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