La sana gestione finanziaria degli aiuti nei programmi del Pnrr
Amministrazioni dello Stato Unione Europea
Premassima
È manifestamente inidonea, per lo specifico scopo per cui sussiste, la
delibera comunale che contenga l’intento di promuovere la candidatura dell’ente
per il raggiungimento dei fondi connessi al Pnrr o di eventuali bandi di altri
soggetti alle tematiche insite nel Pnrr.
Principio
La disamina del Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta si
concentra, nell’ipotesi di specie, sull’analisi che la delibera dell’ente
locale con oggetto plurimo prevede al punto 3 la presentazione della domanda di
partecipazione del Comune a bando della Fondazione San Paolo e per la linea B
del bando borghi, mentre dispone al punto 4, in termini meramente programmatici,
la volontà di promuovere la candidatura del Comune ricorrente “per l’ottenimento
di fondi legati al PNRR e/o eventuali bandi di altre fondazioni/enti legati
alle tematiche del PNRR che siano coerenti con l’obiettivo strategico dell’Amministrazione
volto alla valorizzazione del borgo di Bard, avvalendosi anche delle competenze
e delle professionalità messe a disposizione del Dipartimento di Management dell’Università
degli studi di Torino, dando in tal senso ampio mandato alla segretaria
comunale previa, condivisione, anche verbale, con il Sindaco, in quanto legale
rappresentante dell’ente”.
Tuttavia, partendo dal presupposto assiologico secondo cui la correttezza formale
e completezza contenutistica della decisione della giunta comunale incide sul
piano sostanziale sul controllo in ordine al principio anche di matrice euro-unitaria
della cd. sana gestione finanziaria dell’aiuto, anche in termini di emersione
di situazioni di conflitto di interesse dei singoli amministratori e della loro
responsabilità individuale, ne consegue che la delibera, quanto al segmento procedurale
de quo, risulta esente dalla necessaria specificità sia relativamente
alla linea di azione, sia per quando riguarda i contenuti della proposta. Pertanto,
non è prevista specifica formazione di volontà dell’Ente Comune, posto che è la
determinazione del Sindaco a definire la validità dello studio di fattibilità della proposta
progettuale.