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La ristrutturazione edilizia

Urbanistica e edilizia

Il concetto di "edificio esistente" ai fini della definizione di intervento di ristrutturazione edilizia.
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza 23 aprile 2014, n. 00654

Principio

Il concetto di "edificio esistente" ai fini della definizione di intervento di ristrutturazione edilizia.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma anche di demolizione e di successiva ricostruzione, presuppongono sempre che i relativi lavori siano riferiti ad un edificio esistente, potendosi definire esistente un edificio quando esista (al momento dell’inizio dei lavori) un organismo edilizio, seppur non necessariamente abitato o abitabile, connotato nei suoi connotati essenziali, dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua fedele ricostruzione. Non possono invece ammettersi siffatti interventi nei confronti di ruderi o resti di edifici da tempo demoliti, attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare, cosicché, in quest'evenienza, si configura un intervento di nuova costruzione, assoggettato ai limiti stabiliti dalla vigente disciplina urbanistica .
 La ristrutturazione edilizia di un edificio, ma anche la più incisiva forma di recupero consistente nella totale demolizione dello stesso per la sua successiva ricostruzione, sono ammissibili nei limiti dello stato fisionomico attuale del fabbricato senza alcuna possibilità di recupero di parti strutturali che, anche se originariamente esistenti, sono successivamente venute meno per qualsiasi evenienza. In altri termini, tramite detti interventi, non è possibile recuperare strutture e volumi che non siano attualmente presenti.” 
Pertanto, non può considerarsi intervento di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile l’intervento che inglobi nel fabbricato ricostruito anche volumi la cui preesistenza, rispetto all’intervento di ristrutturazione, era testimoniata dalle sole fondazioni.

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 23 aprile 2014, n. 00654
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