La ripetizione di emolumenti non dovuti
Pubblico impiego
Premassima
1. Nell’ipotesi di errore
interpretativo basato sull’erogazione in via esclusiva all’Amministrazione
procedente, è esclusa la ripetizione di indebito trattamento economico
somministrato al pubblico dipendente. Quindi, tralasciando la responsabilità erariale
dell’autore dell’errore, il principio di proporzionalità ex art. 1 del Protocollo
alla Convenzione è violato dalla domanda di restituzione che sia sopraggiunta a
distanza di un notevole lasso di tempo dalla somministrazione delle somme, a
condizione ne risulti la riconducibilità all’attività professionale ordinaria
del dipendente e non ad una prestazione isolata, e non sia conseguenza di un
mero errore di calcolo o l’indicazione della riserva di ripetizione.
2. L’equilibrio fra il
potere/dovere dell’Amministrazione di tutelare e sorvegliare la gestione del
procedimento operata dal sistema informatico e le esigenze di certezza del
lavoratore sul proprio corrispettivo stipendiale, trova fondamento nella
disciplina dei pagamenti stipendiali realizzati attraverso sistemi automatizzati,
quest’ultima conferisce natura provvisoria alle liquidazioni presumendo un
ricalcolo nel termine di un anno dalle relative lavorazioni.
Pertanto, i versamenti sono
assoggettati ope legis alla clausola di riserva di ripetizione, ed è reso
irrilevante lo stato soggettivo del percipiente anche in ragione dei principi
affermati dalla Corte EDU.
Principio
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 c.c., rubricato “Indebito
Oggettivo”, il principio consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità in
materia di impiego pubblico privatizzato e in quella amministrativa attinente ai
rapporti di lavoro di impiego pubblico non contrattualizzato, in ragione del
quale la domanda di ripetizione dell’indebito proposta da una amministrazione
verso un proprio dipendente per le somme corrisposte sine titulo risulta
un atto dovuto limitatamente alle peculiarità della singola fattispecie.
Difatti, l’Amministrazione, non rilevando la buona fede dell’accipiens,
non gode di alcuna discrezionale facultas agendi, contrariamente il
mancato recupero delle somme erogate illegittimamente configura un’ipotesi di
danno erariale, contemperato solo dall’esigenza che le modalità dello stesso
non siano eccessivamente onerose rispetto alle possibilità del debitore.
In definitiva, la suddetta disciplina risulta non essere soggetta ad
applicazione in via automatica, indifferenziata e generalizzata a qualunque
caso di indebita erogazione, esercitata dalla pubblica amministrazione di somme
ai propri dipendenti, laddove viene conferito maggior margine di importanza alle
caratteristiche, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie dedotte in
giudizio, tenendo conto della natura degli importi richiesti in restituzione,
delle cause dell’errore nell’erogazione, delle tempistiche intercorrenti tra le
stesse e l’emanazione del provvedimento di recupero, dell’entità delle somme corrisposte,
in riferimento alle singole mensilità e al totale derivante dalla relativa
sommatoria.
2. Il Consesso ha specificato che l’interpretazione dell’oggettiva provvisorietà delle disposizioni normative relativamente ai pagamenti automatizzati, tale da permettere l’esercizio dello ius poenitendi realizzato dall’Amministrazione non tenendo conto della situazione soggettiva del percettore, sottolinea la compatibilità delle suesposte disposizioni con l’art. 1 del Protocollo alla Convenzione, per la lettura che ne è stata data in relazione alla materia de qua dalla Corte EDU.
La riserva di ripetizione legittima la concreta attuazione delle disposizioni suddette, seppure nei limiti temporali prestabiliti. Quest’ultimi limiti temporali contemperano da un lato le esigenze di certezza delle risorse proprie del dipendente pubblico e dall’altro quelle che consentono un procedimento meccanizzato celere, operato dall’Amministrazione.
Ovverosia, il legislatore ha
disciplinato in via cautelare le conseguenze giuridiche derivanti dagli esiti
ascrivibili alla macchina, in un’ottica futuristica del diritto coadiuvato dall’intelligenza
artificiale, prevedendo come unico onere in capo all’operatore quello di effettuare
entro un limite massimo di un anno un controllo sull’operato dei sistemi
automatizzati.