La retroattività degli atti regolamentari
Energia, idrocarburi e risorse geotermiche
Premassima
1. Il d.m. n. 37 del 17 febbraio 2015, rubricato
“Regolamento recante modalità di applicazione dell’accisa agevolata sul
prodotto denominato biodiesel, nell’ambito del programma pluriennale 2007-2010,
da adottare ai sensi dell’art. 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504”, presupponendo che l'esercizio del potere regolamentare
dell’amministrazione sia avvenuto legittimamente in ottemperanza ai giudicati
del Consiglio di Stato è dichiarato legittimo, anche in ragione
dell’impossibilità di una rideterminazione dei coefficienti sulle quote di
biodiesel fiscalmente agevolato che fossero già state assegnate nelle annualità
passate del programma.
2. L’amministrazione è
responsabile per il danno cagionato dall’affidamento originato su un
regolamento che sia stato successivamente annullato in sede giurisdizionale,
laddove è richiesto che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole
convincimento, diversamente è escluso nell’ipotesi di illegittimità manifesta o
quando il destinatario sia a conoscenza dell’impugnazione contro lo stesso
provvedimento.
Principio
1. Il Consesso, nella
sentenza emarginata in epigrafe, in ossequio alla giurisprudenza prevalente e
nei limiti dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di tutela del
legittimo affidamento, ha precisato che l’irretroattività è sì una regola
assoluta e inoppugnabile della legge penale; tuttavia, è possibile estendere
gli effetti retroattivi anche agli atti normativi e ai provvedimenti
amministrativi.
Nella sentenza de qua,
inoltre, gli effetti retroattivi dichiarati illegittimi conseguono all’avvenuto
annullamento, in parte qua, dei suesposti regolamenti e criteri
distributivi.
All’uopo, l’annullamento
di un regolamento dal quale inevitabilmente siano conseguiti determinati
effetti giuridici e materiali reversibili non è in ogni caso esposto a
possibili ricadute concrete, in quanto non possono essere riesaminate le
precedenti assegnazioni di risorse, anche se realizzate in ragione di criteri
illegittimi.
Pertanto, la questione
in esame rappresenta la piena esplicazione degli effetti c.d. ripristinatori,
naturalmente retroattivi del giudicato di annullamento, quest’ultimo limitatamente
al brocardo secondo il quale factum infectum fieri nequit, è finalizzato
a sostituire la situazione “di fatto” conformemente a quella “di diritto”.
2. Il Collegio, inoltre,
per quanto concerne la responsabilità dell’amministrazione per lesione del legittimo
affidamento, ai sensi dell’Adunanza plenaria n. 21 del 29 novembre 2021, la
quale afferma che “la responsabilità dell’amministrazione per lesione
dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un suo provvedimento
favorevole, poi annullato in sede giurisdizionale, postula che sulla sua
legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, il quale è escluso in caso
di illegittimità evidente o quando il medesimo destinatario abbia conoscenza dell’impugnazione
contro lo stesso provvedimento”, osserva un’estensione dei suesposti
principi anche al giudizio di annullamento.
Difatti, nella
fattispecie di un asserita illegittimità del regolamento o del provvedimento
adottato dall’amministrazione, in sede giurisdizionale può essere dichiarato
l’annullamento, laddove i principi ut supra si rivolgono alla
qualificazione dell’affidamento valutato come predicato “legittimo” della
tutela accordata dall’ordinamento.